Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23279 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23279 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BOLOGNA
nei confronti di:
ABDELLAH MOURCHID N. IL 01/01/1972
avverso la sentenza n. 2915/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
ot

Uditi dife or Avv.;

Data Udienza: 07/05/2014

Letta la requisitoria del proc. gen. che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza
impugnata, anche in quanto dagli atti risulta che il 28 giugno 2013 la medesima corte
d’appello, in diversa composizione, ha confermato la medesima sentenza di primo grado a
seguito di giudizio svoltosi nelle forme ordinarie. Conseguentemente, attesa la natura definitiva
della decisione, in sede esecutiva dovrà essere dichiarata la applicabilità della prima sentenza
di secondo grado.

1. La corte di appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, emessa in sede
predibattimentale, ha dichiarato non doversi procedere a carico di Abdellah Mourchid con
riferimento al delitto a lui ascritto per intervenuta prescrizione.
2. Ricorre per cassazione il competente procuratore generale e deduce erronea
applicazione della legge penale, atteso che l’imputato fu condannato in primo grado, con
sentenza del 9 febbraio 2005, in quanto riconosciuto colpevole di furto aggravato, alla pena di
anni uno di reclusione ed euro 600 di multa.
Poiché, dunque, la pronuncia del primo giudice è intervenuta prima dell’entrata in vigore della
legge che ha modificato il testo dell’articolo 157 cp, doveva trovare applicazione, non la nuova
formulazione del predetto articolo, ma quella precedentemente vigente. In base a quanto
previsto al numero 3 della norma all’epoca di in vigore, non essendo stata concessa alcuna
attenuante, il delitto ascritto l’imputato deve ritenersi sarebbe prescritto, per interruzione, allo
spirare del quindicesimo anno dalla sua commissione. Ne consegue che esso non era prescritto
quando la corte d’appello ha provveduto con la sentenza impugnata e non è prescritto neanche
oggi, essendo stato consumato il 26 settembre 2002.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.1. Invero, oltre alle argomentazioni spese dall’impugnate procuratore generale, va
ricordato che la sentenza predibattimentale di proscioglimento non può essere pronunciata
dal giudice di appello, atteso che l’art. 601 cpp disciplina autonomamente la fase degli atti
preliminari a tale giudizio rispetto a quella del giudizio di primo grado e non richiama la facoltà
prevista dall’art. 469 cpp, secondo cui il giudice, in camera di consiglio e su accordo delle parti,
può pronunciare sentenza di proscioglimento prima del dibattimento di primo grado (ASN
200826815-RV 240876, oltre a molte precedenti e ad alcune successive).
2. Non è poi dubbio che doveva applicarsi la precedente disciplina della prescrizione per
le ragioni illustrate nel ricorso.
3. Consegue annullamento senza rinvio e restituzione degli atti ad altra sezione della
corte d’appello di Bologna per il giudizio.
PQM
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone restituirsi gli atti ad altra

corte d’appello di Bologna per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 7 maggio 2014.-

sezione della

RITENUTO IN FATTO

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