Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23278 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23278 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
GIANINO MATTEO ANTONIO N. IL 13/11/1972
inoltre:
GIANINO MATTEO ANTONIO N. IL 13/11/1972
avverso la sentenza n. 300920/2013 TRIBUNALE di VENEZIA, del
02/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 07/05/2014

Letta la requisitoria del proc. gen. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e
correggersi il dispositivo della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Venezia, pronunciando ai sensi
dell’articolo 444 cpp, ha applicato a Gianino Matteo Antonio la pena di mesi sei di reclusione
ed euro 300 di multa con riferimento al delitto di cui all’articolo 455 cp.

3. Il procuratore generale deduce la illegalità della pena, sia perché essa è al di sotto
del minimo edittale (anche dopo la concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti)
previsto per il reato contestato, sia perché il contenuto dell’accordo tra l’imputato e il pubblico
ministero, come consacrato nel verbale di udienza, non corrisponde a quanto esplicitato nel
dispositivo.
4. Il difensore dell’imputato lamenta mancata motivazione in ordine alla omessa
applicazione dell’articolo 129 del codice di rito e alla mancata sostituzione della pena detentiva
con quella pecuniaria e omessa motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato è manifestamente infondato. Esso
dunque va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato alle spese del grado e al
versamento di somma a favore della cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in C 1000.
2. Invero, avendo l’imputato rinunciato ad avvalersi della possibilità di contestare
l’accusa ed avendo concordato la condanna, la sentenza ex art. 444 c.p.p. è ricorribile, oltre
che per errores in procedendo, soltanto per mancato proscioglimento, ricorrendone le
condizioni, ai sensi dell’ art. 129 c.p.p.
Orbene, secondo il costante indirizzo di questa Corte, ribadito dalle Sezioni Unite (27 marzo
1992, Di Benedetto; 22 febbraio 1999, Messina) e, da ultimo, Sez. H ASN 201206455-RV
252085, per quanto concerne il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi
previste dall’ art. 129 c.p.p., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura
stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti
risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi, essendo
sufficiente -in caso contrario- la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato con
esito negativo la verifica richiesta dalla legge, e cioè che non ricorrono gli estremi per la
pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129;
2.1.0rbene, nel caso in esame, si rileva l’ assenza di elementi dai quali dedurre che
s’imponeva, alla luce delle considerazioni che precedono, una specifica motivazione sul punto
in questione.
2.2. Quanto alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, basta rilevare che
l’accordo tra le parti non la contemplava.
3. Le doglianze prospettate dal procuratore generale, viceversa, sono fondate, atteso che
l’accordo raggiunto dalle parti contemplava, oltretutto, la determinazione della pena in mesi
nove di reclusione ed euro ottocento di multa. È dunque evidente l’errore compiuto dal
giudicante. Peraltro nel verbale di udienza il calcolo della pena da applicare era stato
perfettamente eseguito, tuttavia il dispositivo della sentenza non lo ha rispecchiato in maniera
fedele.
4. Si impone dunque, in accoglimento del ricorso del procuratore generale, l’annullamento
senza rinvio della sentenza e la restituzione, per il corso ulteriore, degli atti al tribunale di
Venezia.

2. Avverso la detta sentenza ricorrono per cassazione il competente procuratore
generale e il difensore dell’imputato.

PQM
annulla senza rinvio, in accoglimento del ricorso del procuratore generale, la sentenza
impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Venezia per il corso ulteriore; dichiara
inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di Gianino Matteo Antonio e lo condanna al
pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 1000 a favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, camera di consi ho, in data 7 maggio 2014.-

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