Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23277 del 07/05/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23277 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCACCIA CLAUDIA N. IL 07/11/1970
avverso l’ordinanza n. 75/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
15/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/s,itite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 07/05/2014
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Ritenuto in fatto
1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla I sezione di questa Corte, il
Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15/05/2013, ha rigettato
la richiesta proposta nell’interesse di Claudia Scaccia ed intesa ad ottenere il riconoscimento
del vincolo della continuazione tra i reati accertati con due sentenze del Tribunale di Roma e
una sentenza del G.u.p. di quel Tribunale.
2. Nell’interesse della Scaccia è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.
cod. proc. pen., per avere il giudice dell’esecuzione omesso di fissare udienza, con la
necessaria partecipazione del difensore e del P.M.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta
esclusione del vincolo della continuazione.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Nella specie, a seguito dell’annullamento con rinvio da parte di questa Corte, il giudice
dell’esecuzione era tenuto ad instaurare il contraddittorio per il rinnovo del giudizio, ai sensi
dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., non essendo evidentemente applicabile il comma 2,
che presuppone la mera reiterazione di precedente istanza.
Ciò posto, il provvedimento che il giudice dell’esecuzione assume de plano, senza fissazione
dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto
da nullità d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado
del procedimento (Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, Lahmar, Rv. 256111).
2. Per effetto dell’annullamento conseguente all’accoglimento del primo motivo, resta
assorbito il secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma il 07/05/2014
Il Componente estensore
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione degli art. 666, 178, lett. c) e 179, comma 1,