Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23276 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23276 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZHOU JINYING N. IL 17/09/1964
avverso l’ordinanza n. 1380/2012 GIP TRIBUNALE di GORIZIA, del
24/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/site le conclusioni del PG Dott..?:42.vt,
•c.
N. la…A.L.».4.-^•^1-“O

Uditi difen

Avv.;

1214′

Data Udienza: 07/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 24/06/2013 il Tribunale di Gorizia ha dichiarato inammissibile
l’opposizione proposta nell’interesse di Zhou Jinying awerso il decreto penale di condanna
emesso dal G.i.p. del Tribunale in data 31/07/2012, rilevando che l’atto di opposizione era
stato depositato in data 08/05/2013, mentre il decreto era divenuto irrevocabile in data
20/10/2012.
2. Nell’interesse della Zhou Jinying è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si
lamenta l’erroneità della decisione del Tribunale, dal momento che il primo tentativo di

dell’imputata, in quanto mancava l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 3, comma 3 della
I. n. 890 del 1982, richiamato dall’art. 170 cod. proc. pen. Rituale era invece stata la
successiva notifica eseguita in data 24/04/2013.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato, in quanto, come affermato da questa Corte, sia pure in relazione ad
un’istanza di restituzione nel termine, non assume rilievo, in tema di opposizione a decreto
penale di condanna, la mera regolarità formale della notificazione dell’atto – nella specie
avvenuta mediante servizio postale – in quanto detta notifica, se non effettuata a mani
dell’interessato — e, nel presente procedimento, tale prova difetta, in assenza dell’awiso di
ricevimento -, non può essere, di per sé sola, ritenuta prova dell’effettiva conoscenza
dell’atto da parte del destinatario, tanto più ove quest’ultimo affermi di non averla ricevuta,
deducendo a sostegno motivi idonei (Sez. 4, n. 3564 del 12/01/2012, Amendola, Rv.
252669).
D’altra parte, solo muovendo da tale premessa si giustifica la rinnovazione della notifica il
23/04/2013, al momento dell’ingresso in Italia della ricorrente.
2. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata con trasmissione degli atti al Tribunale
di Gorizia per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Gorizia per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma il 07/05/2014

Il Componente estensore

notifica del decreto penale non dimostrava la conoscenza del prowedimento da parte

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