Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23275 del 22/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23275 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OBIEFULE BETHANN ONYEKAOZURU UCHE N. IL 04/07/1966
avverso la sentenza n. 7072/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
20/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 22/03/2013
Il difensore di Obiefule Bethann condannato alla pena dell’ammenda
per il reato all’articolo 5 lettera d) e 6 legge 283/62 per avere detenuto
per farne commercio alimenti in cattivo stato di conservazion, ha
proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Roma, in
epigrafe, chiedendo tra l’altro l’assoluzione dal reato.
Trattandosi di condanna alla pena pecuniaria l’appello va convertito in
ricorso per cassazione essendo la sentenza inappellabile ai sensi
dell’articolo 593cpp.
Il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto sottoscritto da difensore
non abilitato al patrocinio dinanzi alla corte di cassazione.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità
consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento
di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via
equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 22.3.2013