Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23272 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23272 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROVINI DANIELE N. IL 05/04/1975 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 282/2012 GIUDICE DI PACE di BERGAMO, del
08/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.
530 5& BEONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.1-kA a
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto dell’8 gennaio 2013, su richiesta del Pubblico Ministero, il
Giudice di pace di Bergamo ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a

Daniele.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa,
a mezzo del suo procuratore, evidenziandone la nullità, per non essere stata
avvisata della richiesta di archiviazione pur avendone fatta espressa richiesta.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua
requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2.

Infatti, non risulta notificato alla parte offesa l’avviso di cui al D.Lgs.

28 agosto 2000, n. 274, articolo 17, comma 2, pur avendo il Rovini nella
denuncia-querela dichiarato di volere essere informato in ordine alla eventuale
richiesta di archiviazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
espresso con riferimento alla normativa concernente il procedimento di
archiviazione dinanzi al GIP ed applicabile anche al procedimento dinanzi al
Giudice di pace, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, articolo 2, tale
omissione configura una nullità deducibile con ricorso per cassazione.
Si tratta, invero, della violazione del disposto dell’articolo 127
cod.proc.pen., comma 5, ovvero della violazione del principio del contraddittorio
e del diritto della parte offesa ad avere accesso al procedimento di archiviazione.
Deve, quindi, essere ritenuto nullo per violazione del diritto al
contraddittorio un decreto di archiviazione emesso senza l’intervento della
persona offesa (v. Cass. Sez. V 26 maggio 2009 n. 24605).
3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza
rinvio e gli atti vanno trasmessi al Pubblico Ministero di Bergamo per l’ulteriore
corso.

1

carico di ignoti, per il reato di cui all’articolo 595 cod.pen. in danno di Rovini

P.T.M.
La Corte, annulla il decreto impugnato senza rinvio; ordina trasmettersi
gli atti al Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Bergamo per quanto di
competenza.

Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2014.

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