Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23270 del 08/04/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23270 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto da
Guglietta Giuseppe, nato a Lenola il 22/12/1964
avverso la sentenza del 23/07/2013 della Corte di Cassazione
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Stefano Giorgio, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva rigettato il ricorso per cassazione
proposto da Giuseppe Guglietta avverso la sentenza della Cortgd’Appello di
1
Data Udienza: 08/04/2014
Roma del 17/01/2013, che confermava la sentenza del Tribunale di Latina
dell’08/05/2008 nell’affermazione di responsabilità del Guglietta per il reato di
cui all’art. 337 cod. pen., commesso in Aprilia il 25/01/2006 in danno dei
Carabinieri Mar. Santoro e App. Pommella sgomitando e gesticolando per opporsi
ad una perquisizione dagli stessi operata nei suoi confronti.
Il condannato ricorre in particolare sulla declaratoria di inammissibilità del
motivo di ricorso, con il quale si lamentavano violazione di legge e vizio di
motivazione nella mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello,
intendeva assumere; e deduce errore di fatto laddove dette prove erano invece
specificamente menzionate negli allegati motivi di appello, costituenti atto
interno al giudizio di legittimità e come tale necessariamente richiamato nel
ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il presupposto della ravvisabilità di un errore percettivo sul fatto, nel caso di
specie dedotto con riferimento all’oggetto del motivo di ricorso sul diniego della
richiesta rinnovazione del dibattimento in appello, è invero insussistente
nell’affermazione della sentenza impugnata, per la quale detto motivo era
generico per l’omessa indicazione delle prove che la difesa aveva chiesto fossero
assunte. Lo stesso ricorrente dà atto che tali prove erano state individuate,
nell’escussione dei testimoni già esaminati nel corso del giudizio di primo grado e
degli ulteriori testimoni Beghin e Squittieri, solo nei motivi di appello, a cui il
ricorso per cassazione faceva sul punto mero rinvio; rinvio che, in quanto
generico richiamo a doglianze proposte con l’appello delle quali si lamenta la
mancata valutazione senza esporne il contenuto, rende inammissibile il motivo di
ricorso (Sez. 5, n.2896 del 09/12/1998, La Mantia, Rv. 212610; Sez. 2, n.27044
del 29/05/2003, Maggiore, Rv. 225168; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006,
Tagliente, Rv. 236689), del quale i motivi di appello, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, non costituiscono parte integrante. La decisione di
questa Corte era dunque il risultato di una valutazione giuridica di dati di fatto
correttamente esaminati; valutazione strettamente attinente alla formulazione
del ricorso per cassazione, e rispetto alla quale è pertanto irrilevante la
circostanza, particolarmente rimarcata dal difensore del ricorrente all’odierna
udienza, dell’origine del giudizio di appello in una rimessione in termini
dell’imputato.
)
2
in quanto ritenuto generico per la mancata indicazione delle prove che la difesa
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.
P. Q. M.
spese processuali e della somma di C.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma 1’08/04/2014
Il Consigliere estense
Il Presidente
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle