Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23269 del 02/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23269 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VENEZIA
nei confronti di:
RUDELLA NICOLA N. IL 13/11/1969
USAI ROBERTO N. IL 31/01/1970
avverso l’ordinanza n. 1419/2013 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
13/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
AT
sentite le conclusioni del PG Dott.‘,.

c’est-k.

.Uditi difeiírsor Avv.;
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ksi o

Data Udienza: 02/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Venezia, con ordinanza 13-11-2013, in parziale accoglimento
della richiesta di riesame proposta nell’interesse di Nicola RUDELLA e e Roberto USAI
avverso il provvedimento in data 19-10-2013 del Gip Tribunale di Verona, applicativo
della custodia cautelare in carcere per reati di lesioni personali gravissime, lesioni
personali e minaccia grave mediante l’uso di un coltello, applicava al predetto la misura

un luogo idoneo in ambito familiare rendessero la misura detentiva domestica idonea a
prevenire la recidiva.
2.

Ricorre il PM presso il Tribunale di Verona per chiedere l’annullamento dell’ordinanza,
deducendo mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sotto il
profilo dell’idoneità della misura applicata a soddisfare le esigenze cautelari, idoneità
genericamente ritenuta a fronte degli argomenti ostativi all’applicazione della misura
meno grave utilizzati dal Gip (temerarietà, mancanza di freni inibitori, fuga nonostante
le condizioni di uno dei feriti, mancata presa di coscienza del disvalore dei fatti
commessi, mancanza di autodisciplina), tra l’altro parificando il regime cautelare dei
due senza considerare che Usai è recidivo ed era sceso dall’autovettura armato di
A

coltello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è del PM va disatteso.
2.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’organo impugnante, la motivazione a sostegno
della sostituzione della misura custodiale in carcere con quella domiciliare è esente da
vizi di motivazione.

3.

Premesso da un lato che nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l’art.
275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia
idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto,
dall’altro che la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura
alle esigenze da soddisfare è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata
motivazione, immune da vizi logici e giuridici, si osserva che nella specie il giudizio di
adeguatezza della misura degli arresti domiciliari espressa dal tribunale è sorretta dalla
valutazione dell’idoneità di essa a prevenire il pericolo di recidivanza, logicamente
ancorata sia alla modestia dei precedenti penali di entrambi gli indagati, sia alla scelta
per ciascuno di essi di un luogo, in ambito familiare, idoneo all’esecuzione della misura
e alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen..

4. Tale valutazione supera i rilievi del PM ricorrente che fanno leva esclusivamente, anche
laddove formalmente richiamano caratteristiche della personalità dei soggetti (è

2

degli arresti domiciliari ritenendo che la modestia dei precedenti penali e la presenza di

richiamata tra l’altro la recidiva dell’Usai senza indicare elementi a contrasto della
valutazione di modestia dei precedenti espressa dal tribunale), sulle modalità
dell’azione aggressiva, trascurando che l’opzione per la misura più afflittiva, la quale
comporta il massimo sacrificio della libertà personale dell’indagato, esige l’accertamento
in concreto della imprescindibile necessità di adottarla e quindi la ricorrenza di
specifiche situazioni che, inerenti non solo alla gravità del fatto e alla sue motivazioni,
ma anche alla personalità dell’indagato, indichino quest’ultimo come propenso

P. Q. M.

Rigetta il ricorso del PM.
Così deciso in Roma il 2-4-2014

re est.

Q.

)

Il Presidente

all’inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura.

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