Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23268 del 02/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23268 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VENEZIA
nei confronti di:
MORANDO ANDREA N. IL 02/09/1977
avverso l’ordinanza n. 1376/2013 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
05/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
VP.PST I e £1 I Q–11?–FéRsentite le conclusioni del PG Dott.
«-Je- r-c i\ 040 0.3A-

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 02/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Venezia, con ordinanza 5-11-2013, in parziale accoglimento
della richiesta di riesame proposta nell’interesse di Andrea MORANDO avverso il
provvedimento in data 19-10-2013 del Gip Tribunale di Verona, applicativo della
custodia cautelare in carcere per reati di lesioni personali gravissime, lesioni personali e
minaccia grave mediante l’uso di un coltello, applicava al predetto la misura degli

un luogo idoneo in ambito familiare rendessero la misura detentiva domestica idonea a
prevenire la recidiva.
2.

Ricorre il PM presso il Tribunale di Verona per chiedere l’annullamento dell’ordinanza,
deducendo mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sotto il
profilo dell’idoneità della misura applicata a soddisfare le esigenze cautelari, idoneità
genericamente ritenuta a fronte degli argomenti ostativi all’applicazione della misura
meno grave utilizzati dal Gip (temerarietà, mancanza di freni inibitori, fuga nonostante
le condizioni di uno dei feriti, mancata presa di coscienza del disvalore dei fatti
commessi, mancanza di autodisciplina), tra l’altro parificando il regime cautelare del
Morando a quello del coindagato Montefameglio senza considerare che il Morando,
armato di un tirapugni, aveva materialmente sferrato i colpi più dannosi al volto,
sfregiandolo, di una delle due vittime dell’aggressione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è del PM va disatteso.
2.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’organo impugnante, la motivazione a sostegno
della sostituzione della misura custodiale in carcere con quella domiciliare è esente da
vizi di motivazione.

3.

Premesso da un lato che nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l’art.
275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia
idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto,
dall’altro che la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura
alle esigenze da soddisfare è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata
motivazione, immune da vizi logici e giuridici, si osserva che nella specie il giudizio di
adeguatezza della misura degli arresti domiciliari espressa dal tribunale è sorretta dalla
valutazione dell’idoneità di essa a prevenire il pericolo di recidivanza, logicamente
ancorata sia all’assenza di precedenti penali specifici sia alla scelta di un luogo, in
ambito familiare, idoneo all’esecuzione della misura e alle esigenze di prevenzione di cui
all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen..

2

arresti domiciliari ritenendo che l’assenza di precedenti penali specifici e la presenza di

4. Tale valutazione supera i rilievi del PM ricorrente che fanno leva esclusivamente, anche
laddove formalmente richiamano caratteristiche della personalità del soggetto, sulle
modalità dell’azione aggressiva, trascurando che l’opzione per la misura più afflittiva, la
quale comporta il massimo sacrificio della libertà personale dell’indagato, esige
l’accertamento in concreto della imprescindibile necessità di adottarla e quindi la
ricorrenza di specifiche situazioni che, inerenti non solo alla gravità del fatto e alla sue
motivazioni, ma anche alla personalità dell’indagato, indichino quest’ultimo come

P. Q. M.

Rigetta il ricorso del PM.
Così deciso in Roma il 2-4-2014

Il consigliere est.

propenso all’inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura.

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