Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23267 del 02/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23267 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VENEZIA
nei confronti di:
MONTEFAMEGLIO RICCARDO N. IL 17/01/1980
avverso l’ordinanza n. 1370/2013 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
30/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
.TJ CLLI cifre1(sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv •

Data Udienza: 02/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Venezia, con ordinanza 30-10-2013, in parziale accoglimento
della richiesta di riesame proposta nell’interesse di Riccardo MONTEFAMEGLIO avverso il
provvedimento in data 19-10-2013 del Gip Tribunale di Verona, applicativo della
custodia cautelare in carcere per reati di lesioni personali gravissime, lesioni personali e
minaccia grave mediante l’uso di un coltello, applicava al predetto la misura degli

un luogo idoneo in ambito familiare rendessero la misura detentiva domestica idonea a
prevenire la recidiva.
2.

Ricorre il PM presso il Tribunale di Verona per chiedere l’annullamento dell’ordinanza,
deducendo mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sotto il
profilo dell’idoneità della misura applicata a soddisfare le esigenze cautelari, idoneità
genericamente ritenuta a fronte degli argomenti ostativi all’applicazione della misura
meno grave utilizzati dal Gip (temerarietà, mancanza di freni inibitori, fuga nonostante
le condizioni di uno dei feriti, mancata presa di coscienza del disvalore dei fatti
commessi, mancanza di autodisciplina).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del PM va disatteso.
2.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’organo impugnante, la motivazione a sostegno
della sostituzione della misura custodiale in carcere con quella domiciliare è esente da
vizi di motivazione.

3.

Premesso da un lato che nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l’art.
275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia
idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto,
dall’altro che la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura
alle esigenze da soddisfare è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata
motivazione, immune da vizi logici e giuridici, si osserva che nella specie il giudizio di
adeguatezza della misura degli arresti domiciliari espressa dal tribunale è sorretta dalla
valutazione dell’idoneità di essa a prevenire il pericolo di recidivanza, logicamente
ancorata sia all’incensuratezza dell’indagato, sia alla scelta del luogo di esecuzione, la
residenza familiare, idoneo alla salvaguardia delle esigenze di prevenzione di cui all’art.
274, lett. c) cod. proc. pen..

4.

Valutazione la cui logicità non appare scalfita dai rilievi del PM ricorrente che fanno leva
esclusivamente sulle modalità dell’azione anche laddove formalmente richiamano
caratteristiche della personalità del soggetto (quali la mancanza di autodisciplina, o
l’assenza freni inibitori), non positivamente accertate, ma piuttosto del pari desunte

2

arresti domiciliari ritenendo che l’assenza di precedenti penali specifici e la presenza di

dalle caratteristiche dell’aggressione, trascurando che l’opzione per la misura più
afflittiva, che comporta il massimo sacrificio della libertà personale dell’indagato, esige
l’accertamento in concreto della imprescindibile necessità di adottarla e quindi la
ricorrenza di specifiche situazioni che, inerenti non solo alla gravità del fatto e alla sue
motivazioni, ma anche alla personalità dell’indagato, indichino quest’ultimo come
propenso all’inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura.

Rigetta il ricorso del PM.
Così deciso in Roma il 2-4-2014

Il Presidente

P. Q. M.

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