Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23266 del 13/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23266 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GENTILE FRANCESCO N. IL 15/02/1959
ROCCA CARMINE N. IL 02/04/1964
avverso il decreto n. 4/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del
23/03/2012
sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
1ette/yi1tite le conclusioni del PG Dott. i(2 41,205, up_eib

Uditi difensor Avv.; V

Data Udienza: 13/03/2014

Propongono ricorso per cassazione
– Gentile Francesco c1.1959 , assistito dall’avvocato Loiero
– Rocca Carmine cl. 1964, assistito dagli avvocati Lepera e Bombardiere , anche procuratori
speciali, quale terzo interessato,
avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro – sezione misure di prevenzione- in data
23 marzo 2012 con il quale, per quanto qui di interesse, è stato confermato il provvedimento
di primo grado, applicativo della misura di prevenzione della confisca.
La confisca era stata disposta a carico di Gentile Francesco, soggetto ritenuto socialmente
pericoloso perché sottoposto in precedenza a procedimento penale per appartenenza ad
associazione mafiosa, per fatti del 1994, dai quali, peraltro, era stato successivamente assolto
con sentenza del 20 novembre 2008, della Corte d’appello di Catanzaro.
Erano stati, così, dapprima sequestrati e poi confiscati numerosi beni immobili, mobili registrati
e somme di denaro.
In particolare, era stato assoggettato alla misura di prevenzione patrimoniale , tra gli altri, un
immobile sito in Isola Capo Rizzuto, via Campanella n. 11, risultato intestato, pro- quota, al
Gentile Francesco, a suo padre Gentile Tommaso e a tale Gentile Fiore.
Erano state confiscate, altresì autovetture, tra le quali una Mercedes intestata a Rocca
Carmine.

Deduce Rocca Carmine (in relazione alla confisca dell’autovettura Mercedes)
la violazione di legge (articolo 2 ter comma tre I. 575/1965) e il vizio assoluto di
motivazione.
Nessuna motivazione reale era stata fornita a sostegno della tesi della fittizietà
dell’intestazione della vettura: una tesi che, secondo la giurisprudenza costante della
Cassazione, deve essere provata in modo rigoroso.
Per essa la legge consente una presunzione nei soli casi, non ricorrenti nella specie,
dell’esistenza di un legame familiare qualificato tra l’intestatario apparente e il proposto
oppure della natura gratuita della cessione che venga effettuata nei due anni
antecedenti la proposta della misura di prevenzione.
Invero, è del tutto insufficiente, ai fini che ci occupano, l’accertamento del giudice della
prevenzione secondo cui l’autovettura, acquistata dal proposto nel 2005 per C 30.000,
era giunta, dopo un passaggio di proprietà intermedio, all’odierno ricorrente, nell’arco di
due anni, per il prezzo di C 1000. Sostiene il difensore che, se il proposto avesse voluto
organizzare una vendita simulata, non avrebbe certo indicato un prezzo di vendita
inferiore al valore commerciale.
Il ricorso è infondato.
Occorre dare atto che , diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente ed invece in linea con
le osservazioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso, il provvedimento
impugnato non è affatto carente di motivazione sul tema rilevante e decisivo, della affermata
fittizietà della intestazione al Rocca.
In una materia, quale è quella della misura di prevenzione reale, nella quale il ricorso per
cassazione è peraltro ammesso solo per violazione di legge, ossia per assenza totale della
motivazione, si adombra tale genere di vizio, ma, in realtà, lo si riferisce ad una motivazione
che si argomenta essere insoddisfacente , e dunque si articola un mezzo di impugnazione al
limite della inammissibilità.
La motivazione della quale si discute, infatti, è presente e congrua perché fà riferimento al
dichiarato prezzo di vendita dell’autoveicolo, in favore del ricorrente, assolutamente inferiore
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Fatto e diritto

Deduce Gentile Francesco
1) la violazione dell’articolo 2 ter legge 575/1965, in relazione al presupposto del
provvedimento impugnato, rappresentato dal decreto del Presidente del Tribunale, di
sequestro anticipato.
Ad avviso del difensore, il Tribunale di Crotone aveva erroneamente applicato la
disciplina dell’articolo 2 bis, commi 4 e 5, anziché quella dell’articolo 2 ter della legge
n. 575 del 65 che prevede un termine di convalida di 10 giorni, a pena di inefficacia del
sequestro;
2) la mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell’articolo 606 lett. d cpp, non
avendo, il Tribunale, ammesso deposizioni testimoniali volte a dimostrare l’utilizzo di
patrimonio lecito per la realizzazione degli immobili oggetto di confisca;
3) la violazione di legge.
Posto che il principale immobile confiscato era stato pacificamente costruito, su un
terreno acquistato negli anni 1991-1994, in epoca prossima a tale acquisto ed ad opera
del padre del proposto – e dunque con mezzi patrimoniali la cui liceità non è in
discussione- si sarebbe, eventualmente, potuta confiscare soltanto la parte
dell’immobile stesso rappresentata dalle addizioni, accrescimenti, trasformazioni o
miglioramenti.
D’altra parte, anche in relazione a questi ultimi, la sproporzione che giustifica la
confisca avrebbe dovuto essere calcolata – secondo la giurisprudenza della Cassazionenon già tra il complesso del bene immobile ultimato e il reddito del proposto bensì tra
quest’ultimo e i singoli incrementi patrimoniali, rapportati, cioè al momento di ogni
singolo acquisto.
La difesa contesta, altresì, di ragionamento della Corte a proposito della necessità di
confiscare l’intero bene, comprese le parti acquisite lecitamente: un ragionamento
applicabile soltanto al caso in cui la parte di provenienza lecita e quella di provenienza
illecita siano inscindibili.
Diversamente, nel caso di specie, la Corte d’appello avrebbe dovuto quantomeno
motivare in ordine alla attestazione del preminente valore economico dei lavori
effettuati mediante l’impiego di risorse derivanti da illecita accumulazione patrimoniale.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo si denuncia la illegittimità del provvedimento del Tribunale, di convalida
del sequestro, nonostante che ricorso per cassazione sia stato proposto contro il decreto della
Corte d’appello e quindi contro un oggetto diverso, tenuto anche conto che le questioni sulla
convalida del sequestro ad opera del Tribunale non possono essere rappresentate per la prima
volta in Cassazione.
Con il secondo motivo si denuncia la mancata assunzione di prova decisiva nonostante che la
normativa in materia di misure di prevenzione e la giurisprudenza assolutamente costanti
stiano a ricordare che in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso
soltanto per violazione di legge e non anche per il vizio della motivazione che non sia
denunciata come radicalmente assente od apparente ovvero per il caso della mancata
assunzione di prova, pure ritenuta decisiva.
Con il terzo motivo, si censura la scelta della Corte d’appello di fare applicazione del principio
giurisprduenziale secondo cui può valutarsi pienamente legittima la confisca di un fabbricato
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al valore commerciale e quindi di per sé indicativo del carattere fittizio della alienazione e,
altresì, alla data dei passaggi di proprietà, successivi e prossimi al decreto di sequestro che è
del 24 novembre 2006.

realizzato con fondi di provenienza illecita sia pure su un terreno di verosimile origine lecita,
dal momento che i due beni (suolo e fabbricato) non possono essere valutati disgiuntamente,
sotto il profilo economico e funzionale, in rapporto alla normativa di prevenzione che intende
colpire gli investimenti di risorse finanziarie illecite, ancorché attuate con modalità in
apparenza lecite ( sentenza n. 18807 del 2012-2013 della VI Sez., rv 255091).
Invero, occorre anche notare che la stessa sentenza appena citata conclude osservando che,
quando il bene si componga di più unità, come nel caso terreno-edificio, l’una di provenienza
lecita e l’altra di provenienza illecita, il regime penalistico cui assoggettare l’intero bene non
può che seguire quello della quota del bene di valore economico prevalente e di più estesa
utilizzabilità.
Tale peculiarità appare, invero, affermata a temperamento dei più drastici principi riportati
appresso, formulati da altra parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è sempre
legittima la confisca di un fabbricato realizzato con l’impiego di ricchezze illecite da persona
sottoposta alla sorveglianza speciale di p.s., nonché del terreno sul quale esso insista, a nulla
rilevando la provenienza lecita di quest’ultimo, data la non separabilità o comunque la non
separata fruibilità dei due beni (rv 244151) e , altresì, in armonia con gli scopi del legislatore
preordinati ad evitare che gli autori di gravi reati possano giovarsi di investimenti illeciti (rv.
248889; conforme rv 245834,).
Si tratta di orientamento che fa capo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1152 del 2008 la
quale ha affermato che il sequestro di un edificio confiscabile, ai sensi dell’articolo 12 sexies
della legge n. 356 del 1992, si estende alle pertinenze dell’edificio e al suolo sul quale è stato
realizzato, ancorché la provenienza del suolo sia legittima.
Ciò posto, l’assunto della difesa secondo cui, a parte la irrilevanza, ai fini che ci occupano, del
principio civilistico della accessione- per le ragioni sopra ricordate- la Corte non avrebbe affatto
motivato sulla preponderanza del valore economico dell’immobile che si assume realizzato con
proventi illeciti, rispetto a quello in essere fino al 1986, ed invece realizzato, anni prima
dell’inizio della attività illecita del proposto, con proventi leciti , è infondato.
La Corte di appello ha infatti evidenziato la assoluta prevalenza del valore economico
dell’immobile, attualmente quantificato in poco meno di 600 mila euro, a fronte di quello del
terreno e della struttura esistente al 1986, costituita solo da un manufatto in cemento armato
e da tamponatura con mattoni traforati.
Non si è in presenza, pertanto, di violazione di legge neppure nella forma della mancanza
radicale di motivazione.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2014

Il Presidente

“.0

1A

il Cons. est.

4

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