Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23262 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23262 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PULAJ EGLANTIN N. IL 24/06/1986
avverso la sentenza n. 3544/2013 TRIBUNALE di MONZA, del
05/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/se te le concNsioni sei PG Dott.

eil.2, -etie- e
ciP -b>294/do

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/02/2014

Con sentenza in data 5/8/2013 il Giudice monocratico del Tribunale di Monza
applicava la pena su richiesta delle parti,ai sensi dell’art.444 CPP.,nei confronti di
MIHANA Eris e PULAJ Eglantin in riferimento al reato di cui agli artt.56-110-624
bis CP.,determinata in mesi otto di reclusione ,previa concessione delle attenuanti
generiche,tenuto conto della diminuente del rito.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di PULAJ
Eglantin,deducendo:
-la violazione ed erronea applicazione delle norme processuali,evidenziando che il
giudice non aveva accertato la concreta capacità dell’imputato di comprendere la
lingua italiana,anche con riferimento alla terminologia processuale.
A sostegno del gravame rilevava che dal verbale redatto dai CC. che avevano tratto in
arresto l’imputato in data 5.8.13,si desumeva che entrambi i soggetti tratti in arresto
avevano scarsa conoscenza e capacità di comprendere della lingua italianaInoltre il difensore evidenziava che in atti era reperibile un appunto attestante la
difficoltà di reperire interpreti di lingua albanese.
Da tali elementi il ricorrente desumeva che ,pur avendo l’imputato sottoscritto la
richiesta di patteggiamento,non aveva compreso il significato dei termini
processuali,sul computo della pena,e d’altra parte era da dubitare che egli avesse un
precedente penale di condanna a pena sospesa,elemento dal quale era derivato il
mancato riconoscimento di tale beneficio.
In conclusione chiedeva pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
Il PG in Sede,chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso risulta inammissibile.
In ordina alle deduzioni difensive si osserva preliminarmente che dal verbale
richiamato si desume che il ricorrente risultava essersi stabilito in territorio italiano
da tre anni,e che era domiciliato in Milano;inoltre all’udienza di convalida
dell’arresto il prevenuto dichiarò di comprendere la lingua italiana.
Tanto premesso,si rileva che l’accesso al rito semplificato del
cd.”patteggiamento”preclude all’imputato alloglotta,che non conosca la lingua
italiana,la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una
parte degli atti del procedimento-(v.in tal senso Cass.Sez.VI,n.10983 del 19.11.09RV199558-)-Peraltro resta preclusa,a seguito del patteggiamento,la possibilità di
dedurre censure riguardanti il trattamento sanzionatorio,consacrato nell’accordo
vincolante tra le parti.
Va pertanto ritenuta l’inammissibilità del gravame,ed il ricorrente va
condannato,come per legge,a1 pagamento delle spese processuali,e della somma di
euro 1.500,00 a favore della Cassa delle Ammende-

FATTO E DIRITTO

PQM

Roma,deciso il 18 febbraio 2014.
Il Consigliere relatore

IDENTE
/),Trbk..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 a favore della Cassa delle Ammende-

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