Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2326 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2326 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
BETTINI Alessio Ercole, nato a Cagliari il 13/10/1987
avverso l’ordinanza del 2/4/2012 del Tribunale di Cagliari, che ha confermato il
decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari in
sede con riferimento al reato ex art.4 della legge 13 dicembre 1989, n.401;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tindari
Baglione, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso e condannare alle spese.

RITENUTO IN FATTO

1.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari procede nei

confronti del sig. Bettini per i reati ex art.4, comma 4-bis della legge 13
dicembre 1989, n.401 e 718 cod. pen. a seguito di un accertamento di polizia
giudiziaria, con relativo sequestro d’iniziativa, eseguito presso i locali della ditta
“Kay Sport 24″ dove, in assenza di licenza ex art.88 T.U.L.P.S., il sig. Bettini
esercitava l’attività di raccolta di commesse su eventi sportivi.
2. Richiesto di convalidare il sequestro preventivo d’iniziativa e di emettere
successiva misura di cautela, il Giudice delle indagini preliminari in sede ha

Data Udienza: 04/12/2012

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73” •

disposto il sequestro preventivo del locale commerciale e delle apparecchiature e
della documentazione ivi presenti.
3.

Il Tribunale di Cagliari, quale giudice del riesame, ha confermato il

provvedimento di sequestro, ritenendo sussistere il “fumus” del reato ipotizzato
e le esigenze cautelari prospettate. Il Tribunale ha respinto la questione
avanzata dalla difesa in ordine alla non compatibilità della disciplina nazionale
con quella del Trattato istitutivo delle Comunità Europee (ora Unione Europea)
con particolare riguardo alla necessità del titolare dell’esercizio di munirsi di

4. Avverso tale decisione il sig. Bettini propone ricorso in sintesi lamentando:
Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. con riferimento al
comma 4-bis dell’art.4 della legge 13 dicembre 1989, n.401: la società estera
“Key Sport 24.com ” non ha partecipato alla distribuzione delle concessioni in
territorio italiano, ma la gestione di un centro di trasmissione dati rientra fra le
espressioni della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi e non è
suscettibile di interventi restrittivi da parte dello Stato membro; inoltre, l’attività
di intermediazione non è riconducibile a quelle previste dall’art.88 T.U.L.P.S.,
così che non può trovare applicazione la disciplina dell’art.4 della legge 13
dicembre 1989, n.401. Infine, essendo la società “Key Sport 24.com ” titolare di
licenza in altro Stato membro, soccorre il principio del mutuo riconoscimento
delle autorizzazioni e la disciplina nazionale risulta incompatibile con quella
dell’Unione Europea.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso prospetta molteplici e non ben distinti profili di contrasto fra la
disciplina dell’Unione Europea e quella nazionale, sollecitando la disapplicazione
di quest’ultima.
2.

Il ricorso muove da una premessa errata, e cioè che l’attività di

“intermediazione” costituisca un “tertium genus” che esule dalla sfera di
applicazione della disciplina fissata dall’art.88 del T.U.L.P.S. e dall’art.4 della
legge 13 dicembre 1989, n.401.
Così non è. Il testo del comma 4-bis dell’art.4, citato, come introdotto
dall’articolo 37, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recita:

Le

sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di
concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di
accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la

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licenza di polizia.

raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere
da chiunque accettate in Italia o all’estero”. Deve desumersi dal tenore letterale
della norma che sono soggette alla disciplina prevista dall’art.88 T.U.L.P.S. anche
le attività di trasmissione dati svolte sul territorio italiano in modo stabile e su
base di accordi contrattuali per conto di società di diritto di altro Paese membro.
3. Tale previsione non si pone in contrasto con la disciplina dell’Unione
Europea. Il tema è stato dettagliatamente affrontato da questa Corte con la
sentenza n.24413 del 2012, resa all’udienza del 10/7/2012 su ricorso Cifone; nel

disciplina dell’Unione di una normativa nazionale che operi secondo il regime
concessorio e preveda, attraverso lo svolgimento di concorsi per
l’aggiudicazione, un numero ragionevolmente limitato di punti di
commercializzazione e di trasmissione dati, occorre qui ricordare che, in
applicazione della decisione del 16/2/2012 della Corte di Giustizia EU nelle cause
riunite Costa e Cifone, la citata sentenza n.24413/2012 ha, tra le altre cose/
affermato ai punti 23 e 24 che la disapplicazione della disciplina nazionale nei
procedimenti relativi alle società del “gruppo Stanley” si fonda su specifici
presupposti:

23.

In conclusione, l’applicazione dei principi interpretativi fissati dalla Corte

di Giustizia impone di ritenere che all’epoca dei fatti le autorità di pubblica
sicurezza abbiano negato l’autorizzazione ex art.88 T.U.L.P.S., che il sig. Cifone
aveva richiesto, sulla base di una disciplina non conforme ai principi del Trattato.
24.

Tale conclusione viene adottata da questa Corte sulla base della

peculiare posizione della società “Stanley International Betting Ltd”, che si
caratterizza per alcune rilevanti e specifiche circostanze: la illegittima esclusione
dai bandi di gara del 1999; la mancata partecipazione alle gare indette nell’anno
2006, nonostante il manifestato interesse, a causa della non conformità del
nuovo regime concessorio ai principi del Trattato; la successiva presentazione di
richiesta di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.5., richiesta respinta a causa
dell’assenza di concessione.”
Ora, se è evidente che la Corte di Giustizia ha riconosciuto che in un sistema
nazionale legittimamente fondato sul rilascio di concessioni non debbano esistere
limitazioni discriminatorie o ingiustificate, è altrettanto evidente che non è
sufficiente per poter operare in territorio italiano la mera esistenza di
riconoscimento o autorizzazione nel Paese ove la società estera ha la propria
sede principale. Di tal che, non avendo la “società “Key Sport24.com ”
partecipato ad alcuna gara per il rilascio di concessione e non avendo essa

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rinviare alla motivazione di tale sentenza per quanto concerne la conformità alla

prospettato alcuna condotta dell’AAMMS a carattere discriminatorio, non
sussistono i presupposti perché la disciplina interna debba essere disapplicata ed
esclusa l’esistenza del “fumus” di reato in capo alla persona che ha operato nel
settore della raccolta di scommesse in assenza di concessione della società
estera e di licenza ex art.88 T.U.L.P.S.
4. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto
e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese
del presente grado di giudizio.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4/12/2012

P.Q.M.

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