Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23257 del 19/05/2016

Penale Sent. Sez. 6 Num. 23257 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
SULMONA
2) D.D.
3) M.M.
4) L.L.
nei confronti di:
L.M.
L.P.

D.E.

D.C.

avverso la sentenza del 23/04/2015 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
SULMONA.
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
MUCLIAA Gloti,r4AMO\

sentite le conclusioni del P.G. Enrico DELEHAYE che ha concluso per tbigettg dei

Data Udienza: 19/05/2016

..

ricorsi.

Udito, per le parti non ricorrenti, l’Avv. Michele GENTILONI SILVERJ che ha
chiesto la dichiarazione di tardività e manifesta infondatezza dei ricorsi.

Udito, per le parti civili ricorrenti, l’Avv. M. Romilda RATIGLIA – in sostituzione
dell’Avv. Paolo SAMBENEDETTO – che ha insistito nei motivi di ricorso,

chiedendone l’accoglimento.

to,

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata e depositata il 23 aprile 2015 il G.u.p. presso il
Tribunale di Sulmona ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di L.M., L.P., D.E. e D.C. in ordine al reato di
cui agli artt. 110, 368 cod. pen., commesso in Sulmona e Pratola Peligna il 12 luglio ed il
19 agosto 2013, perché il fatto non sussiste.

il Tribunale di Sulmona, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione con
riferimento all’esame degli atti di indagine e delle fonti di prova, per avere il G.u.p.
sostituito la propria valutazione a quella del Giudice dibattimentale, a fronte di un quadro
complessivo che offriva invece l’evidenza di soluzioni alternative e numerosi elementi di
dubbio sul reale andamento dei fatti.
In particolare, sebbene le dichiarazioni accusatorie oggetto della contestazione non
trovassero alcun riscontro presso le persone presenti

in loco e, addirittura, fossero

smentite anche dal verbale di constatazione e osservazione di P.G. del 13 aprile 2013, il
G.u.p. ha ritenuto di valorizzare solo alcune delle dichiarazioni acquisite al compendio
probatorio, rilevando che il fatto narrato da L.M. e dagli altri imputati
poteva essere compatibile con quanto affermato dal teste Antonio Pezzella (il quale aveva
riferito che in sua presenza nulla era avvenuto di quanto dichiarato dagli imputati),
poiché lo stesso aveva dichiarato di essersi allontanato dopo aver appreso dai Carabinieri
che non erano sul posto per lui e che le minacce ed ingiurie, peraltro, ben avrebbero
potuto essere state pronunciate senza essere udite dal Pezzella. Rilevava, inoltre, il
G.u.p. elementi di incertezza sul reale svolgimento dei fatti, osservando che le persone
offese avevano fornito una versione diversa e che i Carabinieri avevano constatato che il
L.L. si era allontanato quasi contemporaneamente a loro, concludendo per la
impossibilità di superare in dibattimento tali incertezze, senza tuttavia analizzare la
posizione di M.M., accusata di aver proferito ingiurie all’indirizzo del L.M..
Si deduce, in definitiva, che la sentenza impugnata avrebbe trascurato del tutto
apoditticamente la valutazione delle dichiarazioni in atti che escludevano la
contemporanea presenza dei tre incolpati e di L.M. sul luogo dei fatti dopo
l’intervento dei Carabinieri, dando atto, tuttavia, che le versioni dei fatti fornite dalle
persone offese erano diverse e che il verbale di constatazione dei Carabinieri
escluderebbe la presenza del L.L. in un momento successivo al loro intervento.

3. Avverso la su indicata decisione ha altresì proposto ricorso per cassazione il
difensore delle parti civili
1

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso

deducendo, in termini del tutto analoghi, violazioni di legge e vizi della motivazione con
riferimento all’esame degli atti di indagine e delle fonti di prova, per avere il G.u.p.
sostituito la propria valutazione a quella del Giudice dibattimentale, a fronte di un quadro
complessivo che offriva invece l’evidenza di soluzioni alternative e numerosi elementi di
dubbio sul reale andamento dei fatti.
Nella sentenza impugnata, in particolare, il G.u.p. si sarebbe spinto ad analizzare la
possibile compatibilità del racconto degli imputati con alcuni degli elementi investigativi
(le sole dichiarazioni del Pezzella), per inferirne l’ambiguità e l’impossibilità di tenuta

4. Con memorie depositate il 15 gennaio ed il 3 maggio 2016 il difensore degli
imputati ha eccepito l’inammissibilità di entrambi i ricorsi per difetto di tempestività dei
relativi atti di impugnazione. Nel merito, inoltre, ne ha eccepito l’inammissibilità per
manifesta infondatezza, sul rilievo che gli stessi, pressochè identici, si sarebbero limitati a
proporre una valutazione alternativa delle risultanze investigative rispetto a quella
compiuta dal G.u.p., senza evidenziare punti del quadro probatorio suscettibili di
integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, deve ritenersi inammissibile per tardività il ricorso proposto dal
Pubblico Ministero, ove si consideri che, secondo il costante insegnamento di questa
Suprema Corte (Sez. 6, n. 6849 del 22/01/2004, Moscatiello, Rv. 227919; Sez. 4, n.
42963 del 04/10/2001, Monzeglio, Rv. 220579), è intempestivo, e perciò inammissibile, il
gravame presentato oltre l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio giudiziario nel giorno
di scadenza del termine per impugnare, a nulla rilevando la presenza nell’ufficio
medesimo, al momento della presentazione dell’atto, di personale in servizio.
Nel caso in esame emerge pacificamente dagli atti che il ricorso del P.M. è stato
depositato alle ore 13.45 dell’8 maggio 2015, ossia con un ritardo di quarantacinque
minuti rispetto agli orari di chiusura al pubblico della Cancelleria, sì come previsti dalle
pertinenti disposizioni della vigente normativa di organizzazione dei relativi uffici del
Tribunale di Sulmona.
Al riguardo, infatti, deve rilevarsi che il termine ultimo di scadenza per la
impugnazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata all’esito dell’udienza
preliminare era – come più volte precisato in questa Sede (da ultimo v. Sez. 6, n. 23358
del 17/12/2013, dep. 2014, Federico, Rv. 260060) – quello, or ora indicato, dell’8 maggio
2015, ossia di quindici giorni, sì come espressamente previsto dall’art. 585, comma 1,
lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera

2

(70

dell’accusa in giudizio, così invadendo il ruolo proprio del Giudice del merito.

di consiglio e decorrente, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza
contestualmente motivata (ossia, dalla su indicata data del 23 aprile 2015).

2. Ammissibile, di contro, deve ritenersi il ricorso proposto dalle parti civili, in quanto
lo stesso, contrariamente a quanto asserito nelle su indicate memorie difensive (v., in
narrativa, il par. 4), risulta essere stato proposto a mezzo di spedizione postale avvenuta
entro il termine previsto dalla legge, ossia con lettera raccomandata A.R. inviata alle ore
17.32 dell’8 maggio 2015.

insegnamento giurisprudenziale (Sez. 2, n. 43 del 18/01/1966, Scellato, Rv. 101544),
che la dichiarazione d’impugnazione trasmessa per mezzo del servizio postale deve
considerarsi tempestiva anche quando sia stata spedita nell’ultimo giorno utile dopo
l’orario di chiusura dell’ufficio giudiziario.
L’impugnazione proposta a mezzo raccomandata, infatti, costituisce uno strumento
del tutto autonomo, per il quale sono previste modalità particolari, non potendosi al
riguardo richiamare, in senso contrario, la disciplina dettata nell’art. 172, comma 6, cod.
proc. pen., concernente esclusivamente la specifica regolamentazione (sino al “momento
in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al pubblico”) della scadenza del
termine per effettuare dichiarazioni, ovvero per il deposito di documenti o di altri atti in
un ufficio giudiziario, di tal chè, ai fini del giudizio sull’ammissibilità o meno
dell’impugnazione così proposta, deve aversi riguardo solo al giorno, e non anche all’ora,
in cui la spedizione dell’atto d’impugnazione sia avvenuta (Sez. 5, n. 704 del
08/05/1967, Maione, Rv. 105258; Sez. 5, n. 704 del 08/05/1967, Maione, Rv. 105259;
Sez. 3, n. 1533 del 15/11/1968, dep. 1969, Di Rezze, Rv. 110370),

3. Nel merito, il ricorso proposto dalle parti civili è fondato e va accolto per le
ragioni qui di seguito illustrate.
Deve in primo luogo ribadirsi, alla luce di un pacifico insegnamento giurisprudenziale
di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 36210 del 26/06/2014, C., Rv. 260248), che il
giudice dell’udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a
procedere, deve esprimere una valutazione prognostica in ordine alla “completabilità
degli atti di indagine” e alla “inutilità del dibattimento”, anche in presenza di elementi di
prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale dimostrativo
acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla
prova positiva dell’innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell’imputato è
in grado di resistere ad un successivo approfondimento nel contraddittorio
dibattimentale.
La pronuncia di non luogo a procedere, infatti, deve essere esclusa ogni qual volta ci
si trovi in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di
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Al riguardo, invero, deve ribadirsi, alla luce di un risalente, ma ancora attuale,

soluzioni suscettibili di futuri sviluppi, e dunque processualmente “aperte”, con la
conseguenza che il giudizio di innocenza deve rispondere non già ad una valutazione di
merito, e nel merito del procedimento, ma a finalità di tipo processuale correlate alla
prevedibile impossibilità di un diverso esito della fase dibattimentale rispetto a quella
pre-processuale (Sez. 6, n. 6765 del 24/01/2014, Luchi, Rv. 258806).
È, insomma, il criterio della inutilità o superfluità del dibattimento a guidare
l’esercizio dei poteri decisori del G.U.P. e non il criterio della valutazione, di tipo
sostanziale e propria della fase del merito, della innocenza o colpevolezza. In caso

legge e della individuazione della sede, altrettanto naturale, in cui tale giudizio deve
essere espresso, finendo, in ultima analisi, con il pregiudicare l’intera legalità
dell’accertamento.
La valutazione della prova, infatti, nella misura in cui avvenga in maniera
esorbitante dai limiti propri dell’udienza preliminare, viene sottratta al giudice naturale (il
giudice del dibattimento), che è il solo deputato ad operare valutazioni decisorie
nell’ambito di una dialettica dibattimentale formatasi attraverso il pieno contraddittorio e
nel rispetto di una evoluzione del processo che tenga conto dell’esigenza di una
formazione progressiva della prova: se il G.u.p., di fatto, viene ad espandere a dismisura
i suoi poteri decisori, agisce al di fuori dei limiti giurisdizionali, finendo, oltretutto, con il
comprimere non solo il diritto alla prova da parte del P.M., ma anche i diritti della difesa e
delle eventuali altre parti processuali, in quanto si arroga prerogative che non gli
competono, svincolate come sono dalla prospettiva della utilità dibattimentale (v., in
motivazione, Sez. 3, n. 39401 del 21/03/2013, Narducci, Rv. 256848).
Sotto altro, ma connesso profilo, deve poi rilevarsi che il Giudice di legittimità ha il
compito di verificare se il Giudice dell’udienza preliminare abbia fatto un corretto
esercizio del suo potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi della fase
processuale, ossia con riferimento alla possibilità per il giudizio dibattimentale di offrire
elementi di prova ulteriori, ovvero di consentire un’acquisizione metodologicamente più
affidabile, perché effettuata nel pieno contraddittorio delle parti, di elementi in
precedenza assunti unilateralmente, in tal guisa pervenendo alla delineazione di un
quadro storico-fattuale basato su risultati conoscitivi che permettano di accertare con
chiarezza la vicenda oggetto del giudizio, ed al P.M. di sostenere l’accusa ai fini della
eventuale pronuncia di condanna (Sez. 6, n. 20207 del 26/04/2012, Broccio, Rv.
252719).
Solo se tale verifica abbia offerto esiti sicuramente negativi, nel senso che se ne
possa arguire la superfluità, ovvero l’inutilità del passaggio alla successiva fase
dibattimentale, e di tanto il Giudice dell’udienza preliminare abbia dato contezza
attraverso un percorso argomentativo congruamente articolato e logicamente coerente,
alla Corte di Cassazione resterebbe preclusa ogni possibilità di censura della decisione
4

contrario, invero, si rischierebbe di violare la regola del giudice naturale precostituito per

adottata e, tanto meno, la rilettura dei dati informativi acquisiti durante le indagini,
anche se eventualmente integrati nel corso dell’udienza preliminare.

4. Orbene, muovendo da tali premesse, deve rilevarsi come la motivazione della
sentenza impugnata risulti obiettivamente carente nella prospettiva della formulazione
del giudizio prognostico che deve qualificare l’esercizio dei correlativi poteri decisori da
parte del G.u.p.: sulla base di un generico apprezzamento della vicenda storico-fattuale
oggetto della regiudicanda, il G.u.p. ha sommariamente prospettato un possibile profilo

emerse da alcuni elementi di prova (le sole dichiarazioni rese dal su citato teste
Pezzella), per poi affermare, in modo perplesso e senza esplicitare con puntuale sviluppo
critico-argomentativo le ragioni giustificative della ritenuta esclusione dell’intento
calunnioso, l’assenza di rilievo penale delle contestazioni al riguardo formulate dal P.M.,
non mancando, al contempo, di evidenziare la persistenza di taluni, rilevanti, elementi di
dubbio sul reale svolgimento dei fatti (dati emergenti dall’incrocio della diversa versione
fornita dagli imputati e delle risultanze del verbale di constatazione redatto dai
Carabinieri), senza spiegare tuttavia, con adeguata motivazione, le ragioni per le quali gli
stessi non potrebbero essere affrontati e sciolti in sede dibattimentale.
La sentenza di proscioglimento è stata in tal modo fondata su valutazioni solo
apoditticamente enunciate, anticipando uno dei possibili esiti del giudizio dibattimentale,
senza sviluppare un pieno e adeguato confronto con il complesso delle risultanze offerte
dagli elementi probatori disponibili.

5. Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone, dunque, l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale
di Sulmona per una nuova deliberazione che si uniformi al quadro dei principii di diritto
stabiliti da questa Suprema Corte.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso delle parti civili annulla la sentenza impugnata e rinvia
per nuovo giudizio al Tribunale di Sulmona.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso il 19 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

di non incompatibilità della versione dei fatti offerta dagli imputati con le risultanze

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