Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23256 del 22/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23256 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SORTONE ENRICO N. IL 25/11/1952
avverso la sentenza n. 4175/2011 GIP TRIBUNALE di TRIESTE, del
13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 22/03/2013
Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Gip presso il Tribunale di Trieste ha applicato su
richiesta delle parti nei confronti di Enrico Bortone, imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R.
309/90, per cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la pena di mesi 8 e giorni 20 di
reclusione ed euro 2.200,00 di multa;
-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 112,1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);
-che il ricorso per cassazione proposto dalla difesa del prevenuto in punto di carenza di
motivazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., risulta inammissibile perché il relativo
motivo di gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per una declaratoria
immediata di non punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa sufficientemente motivata in
ordine alla inapplicabilità della disposizione citata, da cui è chiaramente desumibile la insussistenza
di cause di non punibilità;
– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 22/3/2013.
Il consigliere estensore
Il Presidente
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione