Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23255 del 14/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23255 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELLOMO GIOVANNI N. IL 27/12/1971
avverso la sentenza n. 1581/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
31/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/05/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Carmine Stabile, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Bellomo Giovanni è imputato del reato di cui all’articolo 479 del

codice penale, nella fattispecie tentata, perché in concorso con altri
soggetti poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad

nell’esame di un test organizzato ai fini del conseguimento della patente
di guida del Ministero delle Infrastrutture presso l’ufficio provinciale della
Motorizzazione Civile di Bari, al fine di determinare gli esaminatori ad
attestare, contrariamente al vero, l’idoneità del candidato al
conseguimento del titolo abilitativo, non riuscendo nell’intento per cause
indipendenti dalla propria volontà (la condotta consisteva nel suggerire
al candidato Bellomo le risposte da fornire ai test da parte dei due
concorrenti nel reato che, dall’esterno delle aule, attraverso un impianto
tecnico costituito da un telefono cellulare ed un trasmettitore dotato di
telecamera nascosto in un finto bottone applicato alla Polo, ricevevano le
immagini su un computer e trasmettevano le risposte attraverso altro
telefono cellulare). Con la recidiva reiterata infra quinquennale. Il gup
del tribunale di Bari ha condannato il Bellomo alla pena di anni 1 e mesi
8 di reclusione, previo aumento per la recidiva e riduzione per il rito
prescelto. La Corte d’appello di Bari ha confermato integralmente la
sentenza di primo grado.
2.

Il Bellomo propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
a. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato pur in
assenza di funzionamento dell’apparecchiatura sequestrata
all’atto dell’accertamento. Si lamenta, in particolare, che la
Corte d’appello abbia ritenuto che la valutazione sull’idoneità
dell’azione debba essere effettuata solo con criterio ex ante.
b. Violazione di legge con riferimento alla configurabilità del
tentativo nei cosiddetti reati di pericolo, quale il falso
ideologico contestato all’imputato. Si contesta inoltre la
ritenuta sussistenza del falso ideologico mediante induzione
per la mancanza di una falsa dichiarazione o attestazione del
privato, che costituisce il presupposto del reato.

indurre in errore gli esaminatori della commissione di valutazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il secondo motivo di ricorso è fondato; non sussiste, infatti, il
tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico
ufficiale allorché quest’ultimo non si sia determinato, in conseguenza
delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una
condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non

quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all’induzione in
inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del
pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può
integrare un diverso autonomo reato (v. Sez. 5, n. 28945 del
17/05/2012, Ardizzone, Rv. 254060; conff. Sez. 5, Sentenza n.
12034 del 13/12/2007, Rv. 239104, Sez. 5, n. 41205 del 23/09/2002
– dep. 10/12/2002, Di Giuseppe, Rv. 223187).
2.

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio
perché il fatto non sussiste, restando evidentemente assorbito il
motivo di ricorso n.1.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non
sussiste.
Così deciso il 14/05/2014

equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in

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