Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23254 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23254 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHEBI ALI’ ALIAS N. IL 06/09/1974
avverso la sentenza n. 3681/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

Udito, per
Udit i ifensor Avv.

Data Udienza: 07/05/2014

p

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Izzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile
il ricorso,
RITENUTO IN FATTO

2. Con il ricorso ci si deduce violazione degli articoli 178 e 179 cpp, in quanto il
difensore risulta non essere stato avvisato, atteso che negli atti si attesta che è stato dato
avviso mediante contatto telefonico con un’utenza che non è quella di pertinenza del difensore
del Chebi.
La corte d’appello, investita della questione ha sostenuto che poiché a pagina 1 della
comunicazione notizia di reato risulta l’esatta indicazione dell’utenza del difensore, è evidente
che nel verbale d’arresto vi è stato un errore materiale.
L’assunto è erroneo atteso che proprio l’atto che doveva documentare l’avvenuto avviso reca
l’indicazione errata dell’utenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Il contrasto tra la indicazione della utenza telefonica esistente sulla comunicazione
notizia di reato e quella risultante nel verbale di arresto non può essere apoditticamente risolto
nel senso che certamente, nonostante il verbale riportasse il numero errato, non sia dubbio
che sia stato contattato quello corrispondete all’utenza del difensore.
E ciò per due ragioni: innanzitutto, perché, quale che sia l’utenza indicata, occorrerebbe
fossero forniti elementi circa l’utenza realmente contattata (di talché, in caso di dubbio, il
dilemma non può essere risolto in senso sfavorevole all’imputato che deduce una specifica
circostanza); in secondo luogo, perché, mentre il verbale di arresto costituisce documentazione
“diretta” (di ciò che i verbalizzanti assumono aver fatto o appreso), la comunicazione notizia di
reato integra una documentazione, per c.d. “indiretta”, in quanto esso riassume e illustra
attività che gli stessi redattori (ma, eventualmente, anche altri operatori di polizia giudiziaria)
hanno posto in essere.
3. Dall’esame degli atti -consentito e necessario in ragione della natura della censura
proposta- si evince che il ricorrente fu giudicato col rito direttissimo e che il difensore nominato
non fu presente.
4. Consegue annullamento della sentenza impugnata, ma anche di quella di primo
grado. Gli atti vanno restituiti al competente procuratore della Repubblica per il corso ulteriore.
PQM
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado e dispone
trasmettersi gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze per il corso
ulteriore.

Così deciso in Roma in data 7 ma gio 2014.-

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Firenze, in parziale riforma
della sentenza di primo grado, ha rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio nei
confronti di Chebi Ali, imputato del reato di cui all’articolo 13 comma 13 bis del decreto
legislativo 286 del 1998, nonché del reato di cui all’articolo 495 cp.

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