Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23253 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23253 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IMPALLOMENI FRANCESCO N. IL 04/06/1963
avverso l’ordinanza n. 12/2010 TRIBUNALE di SIRACUSA, del
15/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Data Udienza: 07/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 15/05/2012 il Tribunale di Siracusa ha dichiarato l’inammissibilità
dell’appello proposto nell’interesse di Francesco Impallomeni awerso la sentenza del giudice
di pace che aveva condannato quest’ultimo alla pena di euro 260,00 di multa e al
risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, avendolo ritenuto responsabile
del reato di cui all’art. 594 cod. pen.
Il Tribunale ha rilevato che l’atto di impugnazione, pur sostenendo che l’esame delle
risultanze processuali non consentiva di ritenere provata la responsabilità dell’imputato, non

del 2000, non poteva essere proposto appello.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico
motivo, con il quale si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art. 37 D. Lgs. n.
274 del 2000, sottolineando che l’atto di appello aveva censurato l’affermazione di penale
responsabilità, in tal modo estendendo i suoi effetti anche alla pronuncia di condanna in
favore della parte civile.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, deve, infatti, ritenersi
ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di
condanna alla pena della multa, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla
condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l’art. 37 D.Lgs. n.
274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’art. 574, comma quarto,
cod. proc. pen., per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza
riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano
dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il
necessario presupposto nell’affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 6952 del
29/11/2011 – dep. 22/02/2012, Calò, Rv. 252944).
2. L’ordinanza va, pertanto, annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di
Siracusa per il giudizio d’appello.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Siracusa per il relativo giudizio d’appello.
Così deciso in Roma il 07/05/2014

Il Componente estensore

aveva investito le statuizioni civili, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 37 d. Igs. n. 274

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