Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23252 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23252 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMESASCA ADRIANO N. IL 13/02/1953
avverso la sentenza n. 3545/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 9 o a ce-t – —0 1-r-v
che ha concluso per i I
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14

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difensor Avv.

Data Udienza: 07/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 29/11/2012 la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di
primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Adriano Camesasca,
avendo ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 216, commi primo e terzo, 219, comma
secondo, n. 1 e 223, comma primo, I. fall., perché quale amministratore di fatto della
Diametra s.r.I., dichiarata fallita in data 10/11/2005, aveva distratto la somma di euro
187.883,52 ed effettuato pagamenti preferenziali in favore di Giuliano Camesasca e di
Edoardo Butti.

motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 238 cod.
proc. pen., rilevando che le dichiarazioni della teste Riva, valorizzate dalla Corte territoriale ai
fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, erano contenute nei verbali dell’udienza
del giorno 08/0172009 di altro procedimento penale dinanzi al Tribunale di Monza, a carico
di Edoardo Butti, uno dei soci della Diametra s.r.l. Tali verbali erano, evidentemente per
errore, stati trasmessi dal Tribunale di Monza, a seguito della richiesta della Corte territoriale
di acquisire altri atti posti a fondamento della decisione di primo grado (la memoria
presentata dal Butti, le dichiarazioni rese a s.i.t. dalla Riva, da Sullio Borgonovo e da Daniele
Cerutti). L’apporto dichiarativo della Riva aveva assunto, secondo il ricorrente, decisivo
rilievo nell’economia motivazionale della sentenza impugnata, in assenza di ulteriori elementi
probatori.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, ribadendo che le uniche
dichiarazioni della Riva utilizzabili (esclusa l’utilizzabilità di quelle raccolte nel diverso
procedimento a carico del Butti per le considerazioni svolte nel primo motivo), attribuivano al
Camesasca il mero ruolo di capo cantiere e che anche le altre persone sentite a s.i.t. non
fornivano elementi di conforto al ruolo di amministratore di fatto che la Corte territoriale
aveva attribuito all’imputato.

Considerato in diritto
1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica,
sono infondati.
In realtà, al di là delle dichiarazioni della Riva, l’affermazione di responsabilità dell’imputato
si fonda — e in modo decisivo — su altri elementi probatori che il ricorrente non censura in
modo specifico.
In particolare, la Corte territoriale ha rilevato: che l’imputato, nel 1992, appena due mesi
dopo la costituzione della società, aveva ceduto la sua quota del 90% del capitale sociale, al
fratello Giuliano e al Butti; che il Butti, nella memoria depositata dopo avere ricevuto l’awiso
di conclusione delle indagini, aveva articolatamente indicato nell’imputato il dominus della
società; che Pietro Confalonieri, venditore di materiali edili, aveva riferito che la società era
rappresentata dall’imputato e dal Butti e solo in un secondo tempo anche dal fratello del

1

2. Nell’interesse del Camesasca è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti

primo; che, infine, in calce ad una scrittura privata datata 08/04/2003, l’imputato,
unitamente al fratello Giuliano e al Butti, qualificandosi come socio, aveva rilasciato
quietanza dell’importo pagato dal promissorio acquirente di un imobile
Su tali elementi la sentenza impugnata, con motivazione che non palesa alcuna manifesta
illogicità, ha fondato l’attribuzione all’imputato di un concreto e continuativo potere di
gestione della società.
2. Va, tuttavia, rilevato che, in data successiva alla decisione di secondo grado, si è
prescritto il reato di cui al n. 2 del capo di imputazione, ossia la bancarotta preferenziale.

bilanciamento delle circostanze, l’annullamento va disposto con rinvio per la determinazione
del trattamento sanzionatorio.
3. Da ultimo, occorre ribadire che il rinvio, attenendo a profili relativi al trattamento
sanzionatorio, rende comunque irretrattabile l’accertamento della responsabilità per quanto
non prescritto, per il principio di formazione progressiva del giudicato, che comporta
l’inoperatività dell’istituto della prescrizione (al riguardo, v. Sez. 3, n. 15472 del 20/02/2004,
Ragusa, Rv. 228499).

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta bancarotta
preferenziale, perché estinta per prescrizione, e rinvia, per la determinazione del trattamento
sanzionatorio, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 07/05/2014

Il Componente estensore

Non potendosi procedere all’eliminazione dell’aumento di pena, in ragione dell’operato

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