Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23250 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23250 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRIVARI MARIA LUISA N. IL 17/01/1970
CRIVARI ROBERTO N. IL 07/02/1936
avverso la sentenza n. 40/2012 TRIBUNALE di COSENZA, del
29/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. 6)
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che ha concluso per
IA-C, e-4.1)

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 15/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Maria Luisa e Roberto CRIVARI, tramite il difensore avv. G. Acciardi, ricorrono avverso
la sentenza 29-10-2013 con la quale il Tribunale di Cosenza, confermando quella del
Giudice di pace della stessa località in data 28-5-2012, li ha dichiarati responsabili
ciascuno del reato di ingiuria in danno del vicino di casa Virginio Mario Belmonte.
2. I ricorrenti lamentano mancata assunzione di prova decisiva rappresentata dall’esame

ritenere la reciprocità delle ingiurie, reato dal quale, come da quello di minaccia pure
nei confronti degli imputati, Belmonte era stato assolto nell’ambito dello stesso
procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti con unico atto sono inammissibili.
2.

La doglianza di mancata assunzione di prova decisiva è manifestamente infondata.

3.

I testimoni del cui mancato esame si dolgono i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare
la reciprocità delle ingiurie, reato dal quale, come da quello di minaccia pure nei
confronti degli imputati, Belmonte era stato assolto nell’ambito dello stesso
procedimento, pronuncia avverso la quale i Crivari avevano proposto appello, ritenuto
inammissibile nella sentenza di secondo grado, pronuncia non investita dal ricorso.

4.

La difesa degli imputati aveva peraltro prestato sostanziale acquiescenza alla mancata
audizione dei tesi in questione, ammessi in primo grado ex art. 507 cod. proc. pen..

5. Aveva infatti aderito senza riserve all’invito del giudice di primo grado di procedere alla
discussione, senza reiterare la richiesta istruttoria.
6.

Il che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale per il quale, ove il giudice dichiari chiusa la
fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le
parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in
ordine all’incompletezza dell’istruzione, comporta che la prova in questione debba
ritenersi implicitamente revocata con l’acquiescenza delle parti medesime (Cass.
42182/2012, 19262/2012).

7.

La sentenza impugnata non ha comunque neppure mancato di valutare l’ultroneità
delle testimonianze non ammesse valorizzando la circostanza che la versione della p.o.
era riscontrata, oltre che dalle dichiarazioni della moglie e della figlia, anche da quelle di
altre due testimoni (Silvia Mandarino e Maria Conforti).

8.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616
cod. proc. pen. determinandosi in C 1000, in ragione della natura delle questioni
dedotte, la somma da corrispondere alla cassa ammende.

2

di alcuni testi, non ammessi né in primo né in secondo grado, che avrebbe consentito di

9. Segue pure la condanna in solido dei ricorrenti alle spese processuali della parte civile,
liquidate in dispositivo in base ai criteri per la liquidazione dei compensi ai professionisti
dettati con il decreto ministeriale del 20 luglio 2012 n. 140.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese

rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in € 2000, oltre accessori
di legge.
Roma 15-4-2014

Il Presidente

processuali e della somma di € 1000 in favore delle Cassa delle Ammende, nonché, in solido, al

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