Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23249 del 22/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23249 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERKENI MOHAMED N. IL 04/07/1991
avverso la sentenza n. 1056/2012 TRIBUNALE di PADOVA, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 22/03/2013
Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Tribunale di Padova ha applicato su richiesta delle parti
nei confronti di Mohamed Berkeni, imputato del reato di cui affl ari*. 73, co. 1 bis, d.P.R. 309/90,
la pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;
-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12,1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);
-che il ricorso per cassazione proposto dal prevenuto in punto di carenza di motivazione, ai fini
dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., risulta inammissibile perché il relativo motivo di gravame
appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per una declaratoria immediata di non
punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa sufficientemente motivata in ordine alla
inapplicabilità della disposizione citata, da cui è chiaramente desumibile la insussistenza di cause di
non punibilità;
– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
p. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 22/3/2013.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali