Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23247 del 22/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23247 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATTIS MARKUS N. IL 27/09/1969
avverso la sentenza n. 702/2011 TRIBUNALE di BOLZANO, del
13/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 22/03/2013

Pattis Markus propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del
tribunale di Bolzano con la quale, in data 13.10.11 è stata applicata ai
sensi dell’art. 444 cpp la pena concordata con il PM per il reato di cui
all’artt. 73 DPR 309/90 per la illecita detenzione di cocaina.
Il ricorrente denuncia carenza di motivazione della sentenza.
Inammissibile + 1500.
Il ricorrente eccepisce l’illogicità della motivazione anche in punto di
omessa valutazione della collaborazione prestata.
Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente
infondato.
Va anzitutto rilevato che, quanto alla insussistenza delle condizioni
dell’art. 129 cpp, la motivazione della sentenza fa espresso riferimento
agli atti d’indagine visionati. Come più volte sottolineato da questa
Corte, poi, la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un
negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza
dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente ne’
revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con
riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla
sua soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle
circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena. In tale
ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto fra le parti (Sez. 6, n. 3429 del 3/11/1998 Rv.
212679).
E’ pertanto manifestamente infondato, quindi inammissibile, il ricorso
con il quale la parte pretende, come nella specie, di riaprire l’esame su
elementi, la cui valutazione è preclusa dalla sua stessa richiesta di
pena dietro accordo.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità
consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento
di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via
equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma di euro 1.500.
Così deciso, il giorno 22.3.2013

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