Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23246 del 22/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23246 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KHALFI SABER N. IL 20/07/1976
avverso la sentenza n. 144/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di PADOVA, del 22/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 22/03/2013

Khalfi Saber propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del
tribunale di Padova con la quale, in data 22.5.12 è stata applicata ai
sensi dell’art. 444 cpp la pena concordata con il PM per il reato di cui
all’artt. 73 DPR 309/90 per il trasporto dall’Olanda di sostanze
stupefacenti.
Il ricorrente denuncia carenza di motivazione in ordine all’applicabilità
dell’art. 129 c.p.p. ed in ordine alla capacità dell’imputato di stare in
giudizio.
Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente
infondato.
In ordine alla asserita violazione dell’art. 70 cpp il ricorso è infatti
assolutamente generico non indicando alcun elemento a sostegno
dell’incapacità paventata.
Per il resto va anzitutto rilevato che, quanto alla insussistenza delle
condizioni dell’art. 129 cpp, la motivazione della sentenza fa espresso
riferimento agli atti d’indagine visionati. Come più volte sottolineato da
questa Corte, poi, la richiesta di applicazione di pena patteggiata
costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a
conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente
ne’ revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è
più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con
riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla
sua soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle
circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena. In tale
ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto fra le parti (Sez. 6, n. 3429 del 3/11/1998 Rv.
212679).
E’ pertanto manifestamente infondato, quindi inammissibile, il ricorso
con il quale la parte pretende, come nella specie, di riaprire l’esame su
elementi, la cui valutazione è preclusa dalla sua stessa richiesta di
pena dietro accordo.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità
consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento
di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via
equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma di euro 1.500.
Così deciso, il giorno 22.3.2013

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