Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23245 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23245 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MALO ALTIN N. IL 30/08/1971
avverso la sentenza n. 53/2011 TRIB.SEZ.DIST. di VIAREGGIO, del
17/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
t\ B
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V•
1.°
che ha concluso pem i

cl.SmO-C O

Udito, per parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

e

ST Pt

„. „

Data Udienza: 15/04/2014

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 17-5-2012 il Tribunale di Lucca, sez. dist. di Viareggio, confermava quella
emessa dal Giudice di pace di Viareggio in data il 25-5-2011 nei confronti di Altin MALO,
riconosciuto responsabile di minaccia in danno di Giuseppe Stagi (‘te la faccio pagare’).
Con ricorso personale deduce tre motivi di doglianza chiedendo l’annullamento della sentenza.
1) Violazione di legge in relazione all’art. 612 cod. pen. e vizio motivazionale per essere la

minacciato, ed essendo in atto un contrasto tra la sorella del prevenuto e lo Stagi che si
era intromesso nel rapporto tra la donna ed il marito offendendo la stessa, non poteva
escludersi che il riferimento fosse a possibili iniziative giudiziarie.
2) Violazione di legge in relazione alle norme riguardanti la costituzione di parte civile per
nullità della procura speciale, eccepita tempestivamente in primo grado, in quanto priva
del conferimento della facoltà di esercitare l’azione civile nel processo penale a fini
risarcitori, dell’indicazione del destinatario dell’azione civile, della causa pretendi.
3) Violazione di legge in relazione all’art. 35 d.l.vo 274/2000 e mancanza di motivazione in
ordine al provvedimento del giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile l’offerta
mediante assegno bancario di € 400 perché tardiva, mentre il giudice di secondo grado
r

aveva omesso ogni motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2.

Il primo motivo, inerente all’asserita mancanza di portata intimidatoria della frase (‘te la
faccio pagare’), è aspecifico in quanto non tiene conto del fatto che, a fronte di analogo
motivo di appello, il tribunale aveva già evidenziato la potenzialità ad incutere timore
dell’espressione pronunciata, valorizzandone l’inserimento nel contesto della tensione
che animava i rapporti tra le parti, per essersi la p.o. intromessa nelle vicende coniugali
della sorella dell’imputato, e soprattutto la circostanza che, in occasione del fatto, Malo
con la sua autovettura si era diretto in retromarcia, in velocità, contro quella di Stagi,
inducendo la propria sorella ad intervenire prontamente, il che concorre a relegare
nell’area delle mere ipotesi l’interpretazione della frase, suggerita nel ricorso, come
riferita a possibili iniziative giudiziarie del Malo.

3.

Le questioni inerenti ad asseriti vizi della procura alla costituzione di parte civile e della
costituzione stessa sono prive di fondamento dal momento che l’esame della procura,
reso possibile dall’accesso agli atti consentito dalla natura della doglianza, evidenzia la
presenza del conferimento della facoltà di esercitare l’azione civile nel processo penale a
fini risarcitori, e l’atto di costituzione reca l’indicazione tanto del destinatario dell’azione
civile che della causa petendi.

2

frase pronunciata priva di contenuto minaccioso. Non essendo stato indicato il danno

4.

Non sussistono, poi, i vizi dedotti in relazione alla ritenuta inammissibilità dell’offerta ex
art. 35 d.l.vo 274/2000 effettuata mediante assegno bancario in udienza, in quanto la
norma impone che la condotta riparatoria sia posta in essere prima dell’udienza di
comparizione, il che nella specie non era avvenuto.

5.

Al rigetto del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 15-4-2014

P. Q. M.

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