Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23243 del 22/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23243 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SARDO ORAZIO N. IL 26/08/1973
avverso la sentenza n. 82/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di CATANIA, del 04/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 22/03/2013

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Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Gip presso il Tribunale di Catania ha applicato su
richiesta delle parti nei confronti di Orazio Sardo, imputato del reato di cui agli arti. 81 cod.pen., 73,
co. 1 e 1 bis, d.P.R. 309/90, la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 13.000,00 di multa;
-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione

dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);
-che il ricorso per cassazione proposto dal prevenuto in punto di carenza di motivazione, ai fini
dell’applicazione dell’art, 129 c.p.p., risulta inammissibile perché il relativo motivo di gravame
appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per una declaratoria immediata di non
punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa sufficientemente motivata in ordine alla
inapplicabilità della disposizione citata, da cui è chiaramente desumibile la insussistenza di cause di
non punibilità;
-che del pari inammissibile è da ritenere la censura avanzata in ordine alla entità della pena, ritenuta
dal decidente del tutto congrua e adeguata alla gravità del fatto;
– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 22/3/2013.
Il1Consigjje estensore

fri”Q”

Il Presidente
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diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali

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