Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2324 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2324 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

LAZHOVA Militsa Ivanchey, nata in Bulgaria il 10/5/1980
avverso la sentenza del 28/2/2012 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Civitavecchia, che ha applicato alla sig.ra Lazhova la pena di tre anni
di reclusione e 20.000,00 di multa, nonché disposto la confisca delle cose
sequestrate, in relazione al reato ex art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza
senza rinvio limitatamente alla confisca del telefono cellulare e relativa SIM;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 28/2/2012 il Giudice delle indagini preliminari del

Tribunale di Civitavecchia ha applicato alla sig.ra Lazhova la pena di tre anni di
reclusione e 20.000,00 di multa, nonché alla confisca delle cose sequestrate, in
relazione al reato ex art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
2.

Avverso tale decisione la sig.ra Lazhova propone ricorso in sintesi

lamentando:

Data Udienza: 22/11/2012

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errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. peri, e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento alla
confisca degli oggetti personali, in particolare il telefono cellulare, una scheda coi
dati telefonici e la scheda SIM relativa.
3. La Difesa della ricorrente ha dichiarato la propria adesione alla astensione
di categoria dalle udienze, ma la Corte ha ritenuto che la natura non partecipata
della procedura non consenta di aderire alla istanza di rinvio del giudizio.

1.

Rileva la Corte che la motivazione della sentenza impugnata difetta in

radice di motivazione circa le ragioni che hanno condotto alla confisca del
telefono cellulare e della relativa scheda SIM.
2.

Rileva, altresì, che la natura degli oggetti sequestrati non consente di

ritenere applicabile l’ipotesi di confisca obbligatoria prevista dalla seconda parte
dell’art.240 cod. proc. pen. e che il giudicante avrebbe dovuto fornire una
specifica motivazione circa la pertinenza delle cose al reato per cui si procede,
pertinenza che non può essere esclusa allo stato degli atti con il che resta inibito
l’esercizio dei poteri assegnati a questa Corte dagli artt.619 e 620 cod. proc.
pen.
3.

In conclusione, il vizio di motivazione sul punto impone di annullare la

sentenza con rinvio al giudice di merito perché provveda a nuova valutazione
tenendo conto del principio affermato con la presente decisione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare e
della relativa scheda telefonica e rinvia al Tribunale di Civitavecchia.
Così deciso il 22/11/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO

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