Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2324 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2324 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
BEN LAHMAR NOUREDDINE N. IL 15/02/1985
avverso l’ordinanza n. 2241/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
23/04/2013 t&oAr.f/ki. tip i; Ativt,”1.,a ,44.•
44 (
A.AA. 4)5 .2.043
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. V\ 055i crt O G. A-LIA
CA–t. Le- aswo

Uditi difensor Avv.;

44AAA.A.u.42./1.4.4.444,f 0

~t.

Irvumpà

Data Udienza: 19/12/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 23.4.2013 la Corte di appello di Firenze, su istanza
nell’interesse di NOURREDINE Ben Lahmar, sostituiva la custodia
cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso comunità

2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il P.G. presso la
Corte dì appello di Firenze il quale – premettendo che a carico del
NOURREDINE la sentenza era divenuta irrevocabile in data 9.4.2013 in
relazione al reato di cui all’art. 73 DPR n. 309/90 in ordine al quale era
stata inflitta la pena di anni sei e mesi otto di reclusione , oltre alla
multa – deduce:
2.1.erronea applicazione dell’art. 299 c.p.p. e mancata applicazione degli
artt. 666 e ss. c.p.p. dovendo il giudice decidere quale giudice
dell’esecuzione;
2.2.violazione dell’art. 656/9 lett. b) c.p.p. in quanto nel lasso temporale tra
il giudicato e l’ordine di esecuzione non può essere adottato un
provvedimento di revoca o sostituzione della custodia in carcere.
3.

Con successiva ordinanza del 20.5.2013 la Corte di appello di Firenze sulla richiesta del P.G. nei confronti dei NOURREDINE di sostituzione
della misura degli arresti domiciliari concessa con la precedente
ordinanza con quella della custodia in carcere – ha rigettato l’istanza
ritenendosi incompetente per il segnalato passaggio in giudicato della
sentenza a carico del predetto.

4.

Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il P.G. presso la
Corte di appello di Firenze deducendo omessa applicazione degli artt.666
e ss. c.p.p. avendo deciso de plano come giudice della cognizione ed
erronea dichiarazione di incompetenza dovendo decidere quale giudice
dell’esecuzione.

5.

I ricorsi sono manifestamente infondati.

6.

Entrambi i ricorsi muovono dall’erroneo presupposto secondo il quale la
sentenza a carico del NOURREDINE era divenuta irrevocabile in relazione
al reato di cui all’art. 73 DPR n. 309/90 essendo stata inflitta la pena di
anni sei e mesi otto di reclusione, oltre alla multa.

7. Al contrario, come si evince dalla sentenza emessa da questa Corte il
9.4.2013 nei confronti , tra gli altri, del predetto NOURREDINE – (v. in
motivazione, punto 3.2.) – l’annullamento con rinvio ha coinvolto anche
1

residenziale.

la quantificazione delta pena inflitta al predetto, essendo stato il relativo
motivo proposto dall’imputato ritenuto fondato ed assorbito
dall’accoglimento del ricorso del P.G..
8.

Ebbene, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di
rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della
pena, la formazione del giudicato progressivo riguarda esclusivamente
l’accertamento dei reato e la responsabilità dell’imputato e non invece la

come custodia cautelare sottoposta alle regole sulla decorrenza termini e
non come esecuzione di pena definitiva (Sez. 1, Sentenza n. 22293 del
05/05/2004 Rv. 228199 Imputato: De Finis.).
9.

Sicchè alcuna incursione esecutiva è stata effettuata dal Tribunale che,
in relazione alla seconda ordinanza, erroneamente è stato investito dal
P.M. con la richiesta di revoca della precedente ordinanza, preclusagli in
assenza di sopravvenienze, essendosi dovuto adire il Tribunale ex art.
310 c.p.p..

10. Pertanto, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi del P.G..
Così deciso in Roma, 19.12.2013.

pena e pertanto la detenzione dell’imputato deve essere considerata

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