Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23237 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23237 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIAROTTI GIUSEPPE N. IL 08/03/1990
nei confronti di:
SCIARROTTA FRANCESCO N. IL 25/11/1947
avverso la sentenza n. 2840/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CROTONE, del 18/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/04/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Sciarrotta Francesco è indagato per il reato di cui all’articolo 479

del codice penale, per aver, in qualità di docente del liceo scientifico di
Strongoli, formato un falso registro di fisica della classe quarta B per

dell’alunno Chiarotti Giuseppe in corrispondenza della data 19 maggio
2009, giorno in cui l’alunno risultava indicato nel registro di classe come
assente, nonché con l’apposizione, a scrutini già conclusi, dell’ulteriore
voto di valutazione espresso con un 3 a carico del medesimo alunno in
corrispondenza della data del 4 marzo 2009. Il giudice dell’udienza
preliminare del tribunale di Crotone, considerato che dalla lettura del
registro di classe prodotto dalla difesa in copia conforme, nonché dal
contenuto dell’attestazione rilasciata il 6 aprile 2013 dal dirigente
dell’istituto scolastico, emerge che in data 19 maggio 2009 l’alunno
Chiarotti Giuseppe è entrato in classe in ritardo, alle ore 8,20;
considerato che la circostanza è avvalorata dal fatto che l’allievo è stato
indicato come presente alla lezione tenuta in pari data dal professor
Pugliese; ritenuto che la contrarie indicazioni contenute nella copia del
registro delle assenze e dei ritardi acquisita dal PM possa essere stata
determinata da un errore materiale; ritenuto insussistente alcun
movente per il delitto contestato, dichiarava non luogo a procedere nei
confronti dell’imputato perché il fatto non sussiste.
2.

Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la

persona offesa Chiarotti Giuseppe lamentando:
a. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in
relazione al giudizio di inidoneità degli elementi acquisiti a
sostenere l’accusa in giudizio ai sensi dell’articolo 425, comma
3, cod. proc. pen.. In particolare, il giudicante non avrebbe
effettuato alcuna valutazione sulle motivazioni per le quali
l’istituto scolastico non ha mai fornito il cosiddetto registro di
classe, sia al pubblico ministero che alla persona offesa, né ha
dato spiegazioni in merito all’esistenza di due registri
attestanti le assenze ed i ritardi, nonché adeguata
motivazione in merito alla diversità di indicazione degli stessi.

1

l’anno scolastico 2008-2009, con l’apposizione del voto 3 a carico

Il giudice avrebbe dovuto valutare se ed in quale misura il
compendio probatorio in quel momento disponibile potesse
mutare nella successiva fase processuale, sino ad arricchirsi di
dati sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio. Si osserva, poi,
che il registro del professore non era custodito presso
l’Istituto, ma presso la privata dimora del docente e che la
scusa addotta in merito era inconsistente.
b. Mancanza della motivazione in ordine all’ipotesi di reato

conclusi, della ulteriore valutazione espressa nei confronti
della persona offesa con il voto 3 in corrispondenza della data
del 4 marzo 2009, limitandosi il giudice alla sola motivazione
in merito alla prima ipotesi di reato.
c.

Con memoria difensiva depositata il 18 marzo 2014,
l’imputato ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla
persona offesa osservando che il giudice dell’udienza
preliminare

ha esaminato compiutamente tutta

la

documentazione relativa alle indagini espletate, ritenendo di
conseguenza che non esistesse una prevedibile possibilità che
il dibattimento potesse approdare ad una soluzione conforme
alla prospettazione accusatoria. Sostiene, poi, la difesa
dell’imputato che il registro personale dell’insegnante avrebbe
conservato il carattere di non essenzialità, dal momento che
tutte le vicende rilevanti della vita scolastica vanno annotate
sul registro di classe, che costituisce atto pubblico; il registro
delle assenze e dei ritardi sarebbe, invece, un registro a
carattere non obbligatorio e non previsto da alcuna normativa,
istituito dal Prof. Sciarrotta al solo fine di avere un promemoria ad uso personale.
d. In ordine al secondo motivo di ricorso, la difesa dell’imputato
contesta che la parte civile possa inficiare, con una propria
dichiarazione interessata, il contenuto della validità di un atto
pubblico, affermando un’inesistente apposizione posticcia di
un voto da parte dell’insegnante, avendo come riferimento
una propria operazione di copiatura da un registro pieno di
segni di minuscole dimensioni. Sotto il profilo del movente,
osserva come il Chiarotti sarebbe stato in ogni caso non

contestata all’imputato, circa l’apposizione, a scrutini già

promosso per le insufficienze riportate in quasi tutte le
materie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso della parte civile è fondato; manca, infatti, nella sentenza
una valutazione circa la possibilità che nel giudizio dibattimentale

dubbi circa le riscontrate contraddittorietà, non solo documentali.
2. Inoltre, il giudice di merito non prende posizione sull’esistenza di
più registri, sulla loro contraddittorietà e sul fatto che l’insegnante,
giustificando

tale

condotta

inusuale

con

una

motivazione

apparentemente inconsistente, tenesse un registro a casa propria.
3. Infine, sussiste il lamentato ed assoluto difetto di motivazione in
ordine al secondo fatto di reato contestato e cioè quello relativo all’
l’apposizione, a scrutini già conclusi, della ulteriore valutazione espressa
nei confronti della persona offesa con il voto 3 in corrispondenza della
data del 4 marzo 2009. Sul punto, il gup non spende nemmeno una riga
di motivazione.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza
annullata, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Crotone.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Crotone per
nuovo esame.
Così deciso il 8.04.2014

venissero approfondite e chiarite le prove disponibili, al fine di sciogliere i

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