Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23235 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23235 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIMARELLI DIONISIO N. IL 08/09/1965
avverso la sentenza n. 1422/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del
09/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/04/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del reato per remissione di
querela.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Biagini in sost. Avv. Prosperi, il
quale si associa.

RITENUTO IN FATTO

Cimarelli Dionisio propone ricorso per cassazione contro la

sentenza della Corte d’appello di Ancona che ha confermato la sentenza
di condanna di primo grado, emessa dal tribunale di Jesi, alla pena di
mesi tre di reclusione, con provvisionale a favore della parte civile di
euro 2000.
2.

A sostegno del ricorso propone i seguenti motivi:
a.

inosservanza od erronea applicazione della legge penale in
tema di mancato riconoscimento della scriminante ex articolo
52 del codice penale. Mancata sussunzione del fatto
nell’ipotesi di cui all’articolo 55 del codice penale.

b. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione circa
la credibilità e attendibilità della parte civile; mancanza di
riscontri esterni e presenza di significative discrasie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ pervenuta a questa Corte documentazione relativa alla avvenuta
remissione della querela, con relativa accettazione. I reati, così come
ritenuti dai giudici di merito, sono entrambi procedibili a querela di parte.
2. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per
cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che
prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata
dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente
proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
3. In mancanza di diverso accordo, le spese processuali vanno poste
a carico del querelato, come per legge.

p.q.m.
1

1.

t

Annulla la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
remissione di querela.
Pone le spese del procedimento a carico del querelato Cimarelli
Dionisio.

Così deciso il 8.04.2014

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