Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23231 del 22/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23231 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANNAI RAMZI N. IL 24/07/1980
avverso la sentenza n. 1700/2012 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/03/2013

,

OSSERVA
1) Con sentenza del 26.6.2012 il &IP del Tribunale di Verona applicava a Mannai
Ramzi, ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art.444
c.p.p. di anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui
all’art.73 DPR 309/90, riconosciuta la circostanza attenuante di cui al comma 5.
Propone ricorso per cessazione l’imputato, denunciando la violazione di legge e la
carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione del disposto di cui
ali’ art.129 c.p.p.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 cpv.
c.p.p. Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex
art.444 cpp, l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi
della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p., questa
Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione “soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente
in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis sez.un.27.3.1992- Di
Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
Il Tribunale ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per applicare l’art.129 c.p.p., “ostandovi le univoche risultanze
processuali “.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende della somma di curo 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.500,00.
Così deciso in Roma il 22 marzo 2013
DEPOSITATA
Il Consigliere est.
Il Presidente
IN CANCELLERIA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA