Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23231 del 01/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 23231 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SERRAVEZZA ATTILIO N. IL 08/04/1953
avverso la sentenza n. 535/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
19/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C e , p
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 01/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19-4-2013 la Corte d’Appello di Lecce, confermando in punto
riconoscimento di responsabilità quella del tribunale della stessa sede in data 19-102009 (che riformava concedendo l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità
e rideterminando la pena), dichiarava Attilio SERRAVEZZA, quale amministratore unico
della Cemis srl, dichiarata fallita 1’11-5-2004, colpevole del reato di bancarotta

2. Il ricorso personale dell’imputato è articolato in due motivi.
3. Con il primo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al dolo
della bancarotta patrimoniale che deve investire lo stato d’insolvenza (Cass.
47502/2012), profilo non verificato e non motivato in sentenza.
4. Il secondo motivo addebita gli stessi vizi al diniego di attenuanti generiche motivato con
la presenza di precedenti (peraltro di scarsa entità perché relativi ad omissioni
contributive dovute alle condizioni economiche che avrebbero portato al fallimento) e
con la cattiva condotta processuale, nonostante che la negazione del fatto non possa
configurare elemento ostativo alle generiche. Vi era inoltre contraddizione tra il diniego
di queste ultime e il riconoscimento del danno di speciale tenuità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Entrambe le censure prospettate non erano state dedotte nell’atto di appello, che
investiva soltanto la bancarotta documentale e il regime sanzionatorio limitatamente
all’entità della pena, con conseguente cristallizzazione della devoluzione, e quindi con
preclusione processuale all’introduzione di doglianze relative ad altri capi o punti della
sentenza impugnata.
3. Alla declaratoria di inammissibilità si accompagnano le statuizioni di cui all’art. 616 cod.
proc. pen., determinandosi in C 1000, in considerazione delle ragioni della pronuncia, la
somma di spettanza della cassa ammende.

P. Q. M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 1-4-2014

DEPOSITATA Si ANCELLERA

fraudolenta patrimoniale e documentale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA