Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2323 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2323 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

STFtAGUZZI Vito, nato a Catania il 27/7/1955
avverso l’ordinanza del 2/1/2012 del Giudice delle indagini preliminari dei
Tribunale di Catania, che ha convalidato il provvedimento del Questore di
Catania emesso il 21/12/2011 in applicazione dell’art.6 della legge 13 dicembre
1989, n.401;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Antonio Mura, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2/1/2012 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Catania ha convalidato il provvedimento del Questore di Catania
emesso il 21/12/2011 in applicazione dell’art.6 della legge 13 dicembre 1989,
n.401 e contenente la prescrizione dell’obbligo di presentazione per la durata di
tre anni davanti all’autorità di pubblica sicurezza in occasione degli incontri
effettuati della squadra di calcio Catania.

Data Udienza: 22/11/2012

2.

Avverso tale decisione il sig. Straguzzi propone ricorso in sintesi

lamentando:
Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. per avere il
giudice operato un controllo meramente formale circa l’esistenza di applicazione
della misura e fatto ricorso in modo improprio al richiamo “per relationem” al
contenuto del provvedimento amministrativo, anche considerando che
quest’ultimo provvedimento non aveva esplicitato quali siano gli indicatori di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Osserva la Corte che il ricorrente lamenta esclusivamente la carenza

della motivazione adottata con riferimento ai presupposti di applicazione della
prescrizione oggetto d’impugnazione, così che a questo solo profilo deve essere
limitato il controllo di questo giudice.
2. Ciò premesso, si deve rilevare che l’ordinanza di convalida opera un
riferimento e un richiamo al contenuto della notizia di reato esistente a carico del
sig.Straguzzi con riferimento alle condotte da costui tenute in occasione
dell’incontro tra Catania e Parma, notizia di reato che non è dato sapere sia o
meno conosciuta dal ricorrente, con la conseguente che tale rinvio appare non
rispondente ai criteri che presiedono alla motivazione così detta “per relationem”
e non può essere ritenuto legittimo.
3. Tuttavia, la restante parte della motivazione dell’ordinanza impugnata
contiene una sintetica ma inequivoca individuazione delle condotte addebitate al
ricorrente, condotte che sono poste a fondamento della citata notizia di reato con
ciò emergendo una loro potenziale rilevanza penale; si tratta di comportamenti
che risultano inequivocabilmente riconducibili a forme di tifo organizzato e che
risultano in sé pericolose e rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni
contenute nel citato art.6.
4. Quanto esposto consente di escludere che la motivazione dell’ordinanza
impugnata non esamini la natura e non valuti la rilevanza delle condotte
addebitate al ricorrente, così che il rinvio per adesione alla motivazione del
provvedimento questorile risulta sotto tale profilo corretto e in linea con l’obbligo
per il giudice di illustrare le ragioni che conducono a ritenere sussistenti i
presupposti applicativi della prescrizione restrittiva.
5. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto
e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese
del presente grado di giudizio.

2

pericolosità che giustificano la restrizione della libertà personale.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22/11/2012

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