Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23227 del 22/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23227 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARINEI ROMANO N. IL 14/12/1945
CIRULLI NICOLINA N. IL 21/05/1946
avverso la sentenza n. 11379/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
02/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/03/2013

1) Con sentenza del 2.3.2012 la Corte dì Appello di Roma confermava la sentenza del
&UP del Tribunale di Latina, emessa in data 19.5.2010, con la quale Garinei Romano e
arai Nicotina, applicata la diminuente per la scelta del rito, erano stati condannati
per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90 ascritto.
Ricorrono per cassazione il Cyarinei e la Cirulli, a mezzo del difensore, denunciando il
vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato ascritto
ed al trattamento sanzionatorio.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Le censure sollevate dai ricorrenti, oltre che generiche, non tengono conto, che il
controllo domandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle
proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del
provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica,
gli argomenti di cui il giudice dì merito si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano
effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del
processo. Anche a seguito della modifica dell’art.606 lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il
sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la
mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri
atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al
giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie,
ma solo quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di
merito e di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata
incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del
18.12.2006; Cass.pen.sez.2 n.23419/2007-Vignaroli).
2.1.1) La Corte territoriale, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, rinviando
anche alla sentenza di primo grado, ha evidenziato che la sostanza, rinvenuta
nell’appartamento in disponibilità degli imputati, non poteva che appartenere agli
stessi, non essendo sostenibile (oltre che non provato) che un “un terzo si introduca in
una casa altrui e disperda merce di sicuro valore..”. Peraltro il possesso della bilancia
di previsione e del biglietto con annotazione di nomi si giustificavano solo con lo
spaccio a terzi acquirenti. La Corte di merito ha poi disatteso, con motivazione
congrua, anche la doglianza in ordine alla telecamera di sicurezza.
I ricorrenti, invece, propongono una rivisitazione del materiale probatorio,
prospettando nuovamente una ricostruzione alternativa della vicenda.
2.2) Anche in ordine al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale ha dato conto
dell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto in proposito ai Giudici di merito,
facendo riferimento alle modalità del fatto ed alla quantità dello stupefacente
sequestrato.

1

OSSERVA

2.3) Infine, inconferente è il motivo in ordine al diniego del beneficio della
sospensione della pena alla Ciruili. A parte il fatto che la concessione di tale beneficio
era stato richiesto con l’appello dellsaw. Palmieri (pag. 1 sent.), la Corte si è limitata
a dare atto che i precedenti penali erano ostativi.
2.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in curo 1.000,00 ciascuno ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 22 marzo 2013
Il Presidente
Il Consigli r est.

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