Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23226 del 22/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23226 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’Avanzo Donato, nato ad Andria II 15.1.76
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 10.1.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Il ricorrente, in primo grado, è stato giudicato responsabile della violazione dell’art. 73
T.U. stup. e riconosciuta l’attenuante del comma 5 dell’art. 73 T.U. stup., sulla pena prevista
da tale norma, è stato applicato l’aumento per la recidiva.
Detta condanna è stata confermata dalla corte d’appello.
Con il presente ricorso il D’Avanzo si duole del fatto che i giudici non abbiano motivato
affatto sulla sussistenza della condotta contestata.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. La ragione per la quale i
giudici di appello non hanno affrontato il tema indicato dal ricorrente risiede nel semplice fatto
che, con l’appello, il D’Avanzo aveva invocato solo una riduzione della pena. In tal modo, i
profili relativi alla ricorrenza del reato ipotizzato ed alla responsabilità dell’imputato sono stati
implicitamente accettati e, come tali, sono passati in giudicato.
La corte ha, altresì osservato che all’imputato era stata irrogata una pena inferiore al
minimo sebbene fosse stata contestata la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale e tale

Data Udienza: 22/03/2013

considerazione rende, in tal modo, ultroneo qualsiasi dubbio circa la rilevanza della recente
sentenza della Corte costituzionale n. 251/12.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

Così deciso in Roma nell’udienza del 22 marzo 2013

Il Presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA