Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23223 del 22/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23223 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERDESCA CROCIFISSO N. IL 23/03/1953
CASILLI MADIA N. IL 21/06/1954
avverso la sentenza n. 59/2012 TRIB.SEZ.DIST. di NARDO’, del
14/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 22/03/2013

Verdesca Crocefisso e Casilli Madia propongono ricorso per cassazione
avverso la sentenza del tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò,
con la quale, in data 14.5.12 è stata applicata ai sensi dell’art. 444 cpp
la pena concordata con il PM per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110
cod. pen., 44 lett. c) DPR 380/01 e 181 DLvo 42/04 per lavori edili in
zona sottoposta a vincolo.
Denunciano in questa sede i ricorrenti vizi di motivazione in ordine alla
applicabilità dell’art. 129 c.p.p..
I ricorsi sono inammissibili
Va anzitutto rilevato che, quanto alla insussistenza delle condizioni
dell’art. 129 cpp, la motivazione della sentenza fa espresso riferimento
agli atti d’indagine visionati. Come più volte sottolineato da questa
Corte, poi, la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un
negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza
dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente ne’
revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con
riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla
sua soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle
circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena. In tale
ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto fra le parti (Sez. 6, n. 3429 del 3/11/1998 Rv.
212679).
E’ pertanto manifestamente infondato, quindi inammissibile, il ricorso
con il quale la parte pretende, come nella specie, di riaprire l’esame su
elementi, la cui valutazione è preclusa dalla sua stessa richiesta di
pena dietro accordo.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità
consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento
di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via
equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1500 per
ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.500.
Così deciso, il giorno 22.3.2013

4,

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