Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2322 del 22/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 2322 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
TRAVERSA Massimiliano, nato a Firenze l’ 11/8/1976
avverso l’ordinanza del 6/12/2011 del Giudice delle

indagini preliminari del

Tribunale di Firenze che ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di
Firenze il 5/12/2011 in relazione all’art.6 della legge 13 dicembre 1989, n.401;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Antonio Mura, che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza con
rinvio.
RITENUTO IN FATTO

1.

Con provvedimento del Questore di Firenze in data 5/11/2011 al

sig.Traversa sono state applicate le misure previste dall’art.6, comma 2, della
legge 13 dicembre 1989, n.401, ivi compreso l’obbligo di presentazione avanti
l’autorità di pubblica sicurezza. Tale ultima prescrizione è stata sottoposta alla
convalida del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze, che,
ricevuta in cancelleria la richiesta del Pubblico ministero alle ore 9,05 del
6/11/2011, ha provveduto sulla richiesta con ordinanza emessa alle ore 16,30
del medesimo giorno.

Data Udienza: 22/11/2012

Avverso tale decisione il sig. Traversa propone ricorso, in sintesi lamentando:
a.

Violazione dell’art.6, comma 2-bis della legge citata e dell’art.24
Costituzione per essere stata emessa l’ordinanza di convalida senza il
rispetto dei termini previsti per l’esercizio di difesa;

b. Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lette) cod. proc. pen. con
riferimento all’esistenza dei presupposti di applicazione della prescrizione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento. Emerge dagli atti che il provvedimento del
Questore fu notificato al ricorrente alle ore 11,25 del 5/11/2011, che la richiesta
di convalida del Pubblico ministero fu depositata in cancelleria alle 9,05 del
6/11/2011 e che il Giudice delle indagini preliminari ha depositato la propria
ordinanza alle 16,30 del medesimo giorno.
2. Appare evidente che l’ordinanza è stata emessa senza rispettare il
termine che questa Corte, con interpretazione sistematica ormai consolidata, ha
previsto debba essere garantito alla parte al fine di rendere effettivo il diritto di
proporre al giudice le proprie osservazioni. Si tratta del medesimo termine di 48
dalla notificazione del provvedimento questorile che la legge riconosce alla parte
pubblica per provvedere alla richiesta di convalida (per tutte, Sez.3, n.20776 del
15/4/2010, Marcassoli).
3. Il mancato rispetto dei termini per l’esercizio delle facoltà difensive
costituisce un vizio che affetta in radice la validità del provvedimento di
convalida e non consente l’adozione di procedure che possano porvi tempestivo
rimedio. Si impone così l’annullamento della decisione senza rinvio, con
conseguente perdita di efficacia del provvedimento del Questore limitatamente
all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Firenze del 5/11/2011 limitatamente all’obbligo di
presentazione. Si comunichi al Questore di Firenze.
Così deciso il 22/11/2012

dell’obbligo di presentazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA