Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23215 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23215 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Visnievec Nevio, nato a Trieste il 25/01/1956

avverso la sentenza emessa il 12/11/2012 dal Tribunale di Trieste

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Giovanni D’Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. Matteo Del Vescovo, il quale ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso, e l’annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Nevio Visnievec ricorre avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice
di pace di Trieste, in data 27/01/2012: il Visnievec risulta essere stato

Data Udienza: 28/01/2014

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condannato alla pena di 174,00 euro di multa in ordine al delitto di ingiuria, in
ipotesi commesso in danno di Lorita Schiavone.
Con l’odierno ricorso, la difesa deduce innanzi tutto violazione di legge
processuale, segnalando che né l’imputato né il difensore risultano avere avuto
notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello: ciò in quanto la
Cancelleria del Tribunale di Trieste avrebbe, a norma dell’art. 148 del codice di
rito, spedito al difensore un fax in data 15/05/2012, consistente tuttavia in un
mero foglio bianco, senza indicazioni di sorta né della provenienza da un ufficio

elenchi o nei siti internet da cui è possibile trarre i dati degli intestatari di utenze
fisse) né comunque della riferibilità di un ipotetico contenuto dell’atto al processo
de quo.

La dicitura “ok” sul rapporto di spedizione risultante nel fascicolo,

pertanto, non può valere a far presumere la conoscenza della data di trattazione
del giudizio di appello in capo agli aventi diritto.
Con un secondo motivo di doglianza, il difensore del Visnievec lamenta
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza
impugnata, con riguardo alla erronea valutazione del contenuto della deposizione
di un teste ed all’omesso riconoscimento dell’esimente ex art. 599 cod. pen.
Nella tesi del ricorrente, l’istruttoria dibattimentale avrebbe imposto di
inquadrare il fatto alla luce di ripetute provocazioni poste in essere dalla persona
offesa e dal datore di lavoro della Schiavone (rispettivamente, dipendente e
titolare di un negozio di ottica adiacente l’esercizio gestito dal Visnievec) per
ostacolare la legittima sosta di veicoli usati dall’imputato, mediante il
posizionamento di ciclomotori in modo tale da arrecare intralcio. Sul punto, il
testimone Claut aveva riferito circostanze diverse da quelle indicate in sentenza,
indicando che il giorno dei fatti vi erano due motorini paralleli al marciapiede,
almeno uno dei quali a circa un metro e mezzo di distanza, sì da comportare
ostacolo a manovre di parcheggio; non aveva invece sostenuto, come riportato
dal Tribunale, che uno di quei mezzi fosse in posizione perpendicolare. Pertanto,
il Claut aveva smentito e non confortato gli assunti della Schiavone, la quale
aveva parlato di due ciclomotori, entrambi ortogonali al marciapiede.
Alla luce di quel contributo, nonché delle dichiarazioni di altro teste che
aveva riferito di una quotidiana diatriba per far rimuovere i veicoli in sosta, il
fatto presupposto della Schiavone avrebbe dovuto intendersi ingiusto, essendo
financo sanzionato dall’art. 158 del codice della strada (in tema di divieto del
parcheggio di veicoli con modalità tali da impedire il libero spostamento di mezzi
in sosta o la circolazione), con conseguente applicabilità della scriminante
invocata, che può ravvisarsi quando vi sia reazione non solo ad un fatto illecito,
ma anche a comportamenti lesivi di regole comunemente accettate nella civile

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giudiziario (il numero ivi stampigliato non risultava neppure riportato negli

convivenza.

Nel caso di specie, la condotta del Visnievec fu contestuale al

suddetto fatto ingiusto, consistito sia nell’avere sistemato i ciclomotori come
sopra evidenziato che nel portarsi sulla strada e scagliarsi contro l’imputato nel
momento in cui egli cercava di rimuovere i mezzi in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Dall’esame degli atti, imposto in ragione della necessità di verificare la
presunta violazione di norme processuali lamentata dal ricorrente, non emerge la
prova della obiettiva ricezione da parte del destinatario di un foglio bianco
recante la stampigliatura dell’ufficio giudiziario mittente: e solo in quel caso, al di
là della possibilità di rintracciare a chi corrispondesse il numero ivi riprodotto, si
potrebbe in effetti ravvisare il vizio invocato con il primo motivo di ricorso.
In vero, risulta che il 15 maggio 2012 vi un regolare invio, tramite fax, del
decreto di citazione per il giudizio di appello: alle 11:25, la Cancelleria del
Tribunale trasmise l’atto per il difensore del Visnievec, presso cui l’imputato
aveva eletto domicilio (e il numero 0434-247456, risultante sul rapporto di
trasmissione, corrisponde a quello dello studio dell’Avv. Di Benedetto, stando
anche alla carta intestata su cui è vergato il ricorso oggi in esame); alle 11:35,
identico fax venne trasmesso alla parte civile. Per entrambe le spedizioni, il
rapporto reca dicitura “ok”, attestante il buon esito della trasmissione.
Considerato che il difensore di parte civile fu regolarmente presente
all’udienza del 12 novembre 2012, quella notifica ebbe sicuramente buon fine: e
non può che trarsene la conclusione che il problema segnalato dal difensore
dell’imputato riguardò le modalità di ricezione. Infatti, è necessario ribadire che
il sistema di ricezione presso lo studio legale dell’Avv. Di Benedetto non produsse
un foglio bianco con la stampigliatura del numero mittente (il che avrebbe
confermato un difetto al momento dell’invio), bensì la schermata che la difesa
produce in copia come allegato 3 all’odierno ricorso, definita “documentazione
fotografica attestante l’esito del fax inviato dalla Cancelleria del Tribunale di
Trieste”. Si tratta di una schermata di computer riproducente una finestra del
sistema operativo Windows, MSFax Console: sistema che, per ragioni certamente
non addebitabili all’ufficio giudiziario da cui il fax proveniva e di cui il destinatario
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avrebbe avuto l’onere di verificare la funzionalità, è possibile’registr8I3un
malfunzionamento od altro inconveniente tecnico.
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la rivalutazione del materiale
istruttorio che la difesa sollecita al giudice di legittimità – attività in linea di

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1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

principio non consentita in questa sede – deve limitarsi alla verifica di un
possibile travisamento della prova, laddove le dichiarazioni del teste Claut
avessero avuto contenuto diverso rispetto a quanto riportato dai giudici di
merito: tuttavia, deve rilevarsi in proposito che è già il virgolettato di quel teste,
come riportato nel corpo del ricorso, a smentire l’assunto difensivo. Il Claut,
infatti, segnalò che uno dei motorini «era di fronte a una macchina a destra,
parallelo al muso dell’auto»: e non è chi non veda come un ciclomotore
“parallelo” al frontale di una vettura parcheggiata sul ciglio della strada sia

Il carattere di manifesta sproporzione delle ingiurie pronunciate dal
ricorrente (su cui basta richiamare il tenore della rubrica) rispetto all’invocato
fatto ingiusto che ne sarebbe stato antecedente è poi adeguatamente
sottolineato nella sentenza impugnata, che giunge alla ragionevole conclusione di
dover spiegare la reazione del Visnievec, in base alla prospettazione in fatto dello
stesso imputato, non già come conseguenza di uno «stato d’ira determinato
dall’accadimento di quel giorno – del quale comunque non c’è prova – bensì
quale espressione di una sedimentata situazione di astio per fatti pregressi».
Situazione a cui, con ogni verosimiglianza, avevano contribuito tutti i
protagonisti della vicenda.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28/01/2014.

giocoforza ortogonale al marciapiede.

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