Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23215 del 22/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23215 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEONE FABIO N. IL 04/09/1980
avverso la sentenza n. 3247/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 10/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 22/03/2013
Ritenuto:
-che la Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza in epigrafe segnata, in
parziale riforma della pronuncia con cui il Tribunale di Chieti, in
data22/4/2010, aveva dichiarato Fabio Leone colpevole del reato di cui
all’art. 73, co. 1, d.P.R. 309/90, per detenzione a fine di spaccio di
di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, ha concesso le attenuanti
generiche e ridotto la pena ad anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro
14.000,00 di multa;
-che la difesa dei prevenuto ha proposto ricorso per cassazione
contestando la mancata concessione della attenuante di cui al co. 5 del
citato art. 73, non avendo il decidente tenuto conto del principio attivo
della sostanza in sequestro;
-che il motivo di annullamento è del tutto privo di fondamento, in quanto
il giudice di merito ha evidenziato non solo la quantità della cocaina,
rinvenuta nella disponibilità del Leone, circa 100 gr., ma anche il principio
attivo in essa contenuto, pari al 21,81%, conseguentemente ritenendo la
inapplicabilità della attenuante invocata;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 22/3/2013.
sostanza stupefacente del tipo cocaina, e condannato alla pena di anni 4