Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23214 del 22/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23214 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
Data Udienza: 22/03/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Bucci Franco, nato a S. Benedetto del Tronto il 17.6.64
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila del 13.1.11
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Il ricorrente è stato accusato, in concorso con altra persona con la quale coabitava di
avere detenuto, 5.3 gr. di eroina per finalità di spaccio. La condanna imposta dal Tribunale è
stata confermata dalla Corte d’appello
Avverso tale decisione, il presente ricorso lamenta una errata valutazione dei fatti e,
conseguentemente, una falsa applicazione della legge penale.
Secondo il ricorrente, infatti, i parametri in base ai quali è stata ritenuta la codetenzione
a fini di spaccio (coabitazione, piccola dimora, preconfezionamento delle dose, possesso di strumenti per la
pesatura ed il taglio nonché somme incompatibili con l’asserito uso personale) sono errati perché, invece, si
sarebbe al cospetto di una detenzione finalizzata ad esclusivo uso personale.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ciò che si deve
controllare nella motivazione del giudice di merito,infatti, non è la possibilità teorica che i
medesimi fatti si prestino a differenti letture e conclusioni bensì solo se la decisione sia stata