Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23214 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23214 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la corte di appello di L’Aquila avverso la
sentenza pronunciata in data 17.12.2012 dal giudice di pace di Lanciano
nei confronti di Bisbano Benito, il 20.7.1970;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso, con conseguente annullamento con rinvio dell’impugnata
sentenza.

FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 11/12/2013

t

1. Con sentenza pronunciata il 17.12.2012 il giudice di pace di Lanciano
assolveva (senza peraltro indicare con precisione la relativa formula)
Bisbano Benito, imputato del reato di cui agli artt. 81, co. 2; 594, c.p.,
per avere ingiuriato ripetutamente , in tempi diversi Duran Vargas
Yaidas Milena e Marano Paolo.

tempestivo ricorso il procuratore generale della Repubblica presso la
corte di appello di L’Aquila, lamentando i vizi di cui all’art. 606, co. 1,
lett. b), c.p.p., in quanto il giudice di pace, a fronte della mancata
comparizione in udienza delle persone offese, regolarmente citate in
qualità di testimoni, come evidenziato allo stesso giudice di merito, non
avrebbe dovuto limitarsi a rilevare l’impossibilità di dimostrare l’assunto
accusatorio per mancanza di prove, ma avrebbe dovuto esercitare i suoi
poteri di integrazione istruttoria d’ufficio, ex art. 507, c.p.p., o quanto
meno,

trattandosi

di

regolarmente

testi

citati,

disporne

l’accompagnamento coattivo ex art. 133, c.p.p.
3. Il ricorso appare fondato, essendo incorso il giudice di pace di
Lanciano in una evidente erronea applicazione della legge penale.
4. Ed invero in assenza dei testi del pubblico ministero, il giudice di pace
aveva il dovere di esercitare quei poteri di integrazione istruttoria che
l’ordinamento gli riconosce.
Come correttamente rilevato dal pubblico ministero ricorrente, infatti, la
giurisprudenza di legittimità, secondo un condivisibile orientamento, ha
affermato il principio secondo cui il giudice ha il dovere di ricorrere al
proprio potere di disporre l’acquisizione, anche d’ufficio, di nuovi mezzi
di prova qualora ciò sia indispensabile per rendere la decisione ed ha
pertanto l’obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale
potere-dovere (cfr. Cass., sez. VI, 11.6.2010, n. 25157, rv. 247785)
Il giudice di pace di Lanciano è venuto meno proprio a tale dovere ed al
conseguente obbligo di motivazione in ordine al mancato esercizio dello
stesso, non essendo revocabile in dubbio che il disposto dell’art. 507
c.p.p., secondo cui il giudice, ove risulti assolutamente necessario, può
disporre l’acquisizione di nuovi o non ritualmente proposti mezzi di

2

2. Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto

prova, sia applicabile anche nel procedimento dinnanzi al giudice di pace
per il rinvio contenuto nell’art. 2 dig. n. 274 del 2000 alle norme del
codice di rito (cfr. Cass., sez. V, 24/11/2005, n. 45406, rv. 232740).
Peraltro la suddetta violazione appare ancora più rilevante nel caso di
specie, in quanto il giudice di pace, pur in presenza di una regolare

di esercitare il potere di accompagnamento coattivo dei medesimi che
l’art. 133, c.p.p., pur gli riconosce.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto dal
procuratore generale presso la corte di Appello di L’Aquila va, dunque,
accolto, disponendosi l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio
per nuovo esame al giudice di pace di Lanciano.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di
pace di Lanciano.
Così deciso in Roma 1’11.12.2014.

citazione dei testi, non ha ritenuto, sulla base di una motivazione ignota,

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