Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23213 del 22/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23213 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Romeo Mirko, nato a Torino il 18.6.85
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari del 2.5.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Premesso che, con la decisione impugnata, la Corte d’appello ha confermato la
condanna inflitta al ricorrente per violazione dell’art. 73 T.U. stup. ed è stata semplicemente è
stata rideterminata la pena;
Rilevato che il ricorso si sostanzia nella mera asserzione secondo cui vi sarebbe stata
violazione di legge perché sono state negate le attenuanti generiche;
Rilevato che, a tale stregua il ricorso è inammissibile perché privo dei motivi essendo
stato affermato che la specificità dei motivi di gravame è un corollario imprescindibile perché
“devono contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta (Sez. VI, 15.3.06, Casula, Rv, 233711; Sez. VI, 14.6.06, Policella, Rv. 234914);

Data Udienza: 22/03/2013

Rammentato che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende
della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

Così deciso in Roma nell’udienza del 22 marzo 2013

Il Presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

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