Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23212 del 22/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23212 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASCIANA GIUSEPPE N. IL 18/01/1951
avverso la sentenza n. 3806/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
11/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 22/03/2013
Ritenuto:
-che la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe segnata, ha
confermato il decisum reso dal Tribunale di Livorno, in data 16/11/2009,
con cui Giuseppe Casciana era stato riconosciuto responsabile del reato di
cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 73, cc. 1 e 1 bis, d.P.R. 309/90, per
alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa;
-che con il ricorso per cassazione proposto, il prevenuto contesta la
attribuzione di responsabilità e la sussistenza del reato ad esso
contestato;
-che le censure si palesano del tutto destituite di fondamento, visto che il
vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dalla Corte distrettuale nel confermare il giudizio
di responsabilità a carico dell’imputato in ordine al reato ad esso ascritto;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 22/3/2013.
cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo eroina, e condannato