Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23209 del 21/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23209 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VITTORIO GABRIELE PIETRO N. IL 10/05/1989
avverso la sentenza n. 835/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
20/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO

; h■ LA
Udito il Procuratore Geperale in persona del Dott.
I r
che ha concluso per
,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

;

Data Udienza: 21/05/2014

Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, per genericità e per l’evidente estraneità dei motivi proposti
ai limiti del giudizio di legittimità.
La Corte territoriale ha valutato la congruità del trattamento sanzionatorio inflitto al
ricorrente dal giudice di primo grado con argomentazioni concrete e incisive, rilevando
che il ricorrente aveva coinvolto nel fatto un soggetto minorenne e desumendo negativi
indici sintomatici anche dalla qualità dell’obiettivo prescelto, un istituto bancario,
implicante la ricerca di una forte prospettiva di lucro. Per converso, i giudici di appello
escludono la particolare rilevanza della confessione del ricorrente, in quanto resa a
fronte di prove schiaccianti della sua colpevolezza (in effetti mai messa in discussione
nei due gradi di merito del giudizio).
Le deduzioni difensive non interloquiscono in alcun modo su queste specifiche
valutazioni, ma si incentrano su scontate affermazioni di principio e su generiche
considerazioni di “opportunità” in definitiva disancorate dalle caratteristiche del caso
concreto.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato
inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione
della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alf pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Am ende.
Così deis9 in Roma, nella camera di consiglio, il 21.5.2014.

Ritenuto in fatto
Ha proposto ricorso per cassazione Vittorio Gabriele Pietro, avverso la sentenza della
Corte di Appello di Catania del 20.5.2013, che confermò la sentenza di condanna
pronunciata nei suoi confronti dal gup del locale Tribunale il 3.12.2010, per il reato di
rapina aggravata.
La difesa, con un motivo sostanzialmente unico, deduce il difetto di motivazione della
sentenza in ordine alla mancata rideterminazione della pena nel minimo edittale, e
comunque entro limiti compatibili con la concessione del beneficio della sospensione
condizionale. La censura è ampiamente argomentata anche con riferimento ai principi
costituzionali sulla funzione rieducativa della pena, e all’opportunità di scongiurare
l’introduzione del ricorrente nel circuito penitenziario, alla stregua dell’unica modalità
esecutiva applicabile in considerazione del titolo del reato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA