Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23208 del 21/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23208 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
VACCALLUZZO MAURIZIO n. il 24/05/2014
avverso la SENTENZA nr. 2941/2003 della CORTE DI APPELLO di CATANIA
del 29/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
sentita la relazione del consigliere
ANTONIO PRESTIPINO
Sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Gianluigi Pratola, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 21/05/2014

Considerato in diritto
Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
Quanto alla questione del presunto travisamento delle dichiarazioni del ricorrente, essa
è proposta senza il supporto della produzione del relativo verbale di prova, ciò che non
consente di apprezzare la veridicità dell’assunto difensivo in rapporto all’intero
contenuto delle vere o presunte ammissioni, e non a questo o quel passaggio
dichiarativo estratto in funzione di evidenti interessi di parte.
In ogni caso, è persino ovvio sottolineare che la verifica del tema di prova non potrebbe
ritenersi affidata con carattere di decisività alle dichiarazioni del ricorrente, mentre la
difesa non ripropone in alcun modo la questione dell’attendibilità delle persone offese,
sulle quali è fondamentalmente giustificata l’accusa.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato
inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c. .p., al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Casa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente rlla determinazione
della causa di inammissibilità. Ai sensi dell’art. 130 comma uno, secondo inciso, cod.
proc. pen. l’inammissibilità del ricorso comporta che l’errore cont uto nell’intestazione
della sentenza di appello riguardo all’indicazione dell’aggrav nte di cui all’art. 7
L.203/1991, andrà corretto dal giudice di merito.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processua e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Am ende.
Così dec o in Roma, nella camera di consiglio, il 21.5.2014.

Ritenuto in fatto
Ha proposto ricorso per cassazione Vaccalluzzo Maurizio, per mezzo del proprio
difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di del, che confermò la sentenza
di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 17.6.2033, per il reato
di usura in danno Cocuzza Lorenzo e Paternò Castello.
Rileva la Corte territoriale che sarebbe pacifica nel caso di specie, la pattuizione di
interessi usurari, nella misura del 10% mensile, avendo lo stesso imputato reso
inequivocabili ammissioni sul fatto, pur con l’irrilevante precisazione che il tasso di
interesse sarebbe stato suggerito dalle persone offese.
Con l’unico motivo, la difesa deduce il vizio di erronea applicazione dell’art. 644 cod.
pen. e la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in
punto di conferma del giudizio di condanna, rilevando in sostanza che i giudici di appello
avrebbero travisato il senso delle ammissioni del ricorrente, che si sarebbe limitato ad
indicare la rateizzazione del rimborso dei prestiti effettuati in favore delle persone
offese.

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