Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23207 del 21/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23207 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
DELL! CALICE CARMINE n. il 11/05/1974
avverso la SENTENZA nr. 1366/2004 della CORTE di APPELLO di BARI
del 03/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso.
sentita la relazione del consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO
Sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Gianluigi Pratola, che ha concluso per il rigetto del
ricorso. Sentito il difensore, avv. Ettore Cansano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 21/05/2014

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato
1.In linea di massima, gli aspetti circostanziali di un fatto di reato, ove non risultino
dall’imputazione, non possono essere ricostruiti in via presuntiva, nemmeno in applicazione del
principio del favor rei. Con specifico riferimento alla sussistenza di circostanze attenuanti, si è
poi ripetutamente affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, che sia onere della difesa
indicare gli elementi di fatto utili al relativo accertamento Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2663
del 03/12/2010 Imputato: Pintilie, con riguardo all’ attenuante della provocazione; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 47340 del 15/11/2007 in riferimento all’ Attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod.
pen; nello stesso ordine di considerazioni si muove, in sostanza Cass. Sez. 7, Ordinanza n.
48396 del 26/09/2013 Imputato: Battaglia in materia di ammissione a lavori di pubblica utilità
in luogo della detenzione, nei confronti di soggetti tossicodipendenti).
1.1. Semmai, una volta segnalata al giudice da chi vi ha interesse la presenza di elementi
circostanziali che possono condizionare il giudizio, può conseguirne per il giudice l’obbligo di
attivarsi per il conseguimento della prova in ordine alla sussistenza o meno degli elementi di
fatto dai quali possa ricavarsi il fondamento delle deduzioni avanzate dall’imputato (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 2663 del 29/11/1990 Imputato: Testa).
2. Nel caso in esame, il silenzio serbato dal ricorrente sulle circostanze dell’acquisto
dell’autovettura in questione ha impedito qualunque approfondimento sulla provenienza del
mezzo e sulle modalità del reato presupposto (approfondimento che avrebbe potuto essere
favorito, ad es., già dall’indicazione del nominativo dell’autore del rasferimento).
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertant rigettato, con le conseguenti
statuizioni sulle spese ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta ri o so e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
processuali
Così dcis. i
oma, nella camera di consiglio, il 21.5.2014.
Il c
la re
Il Pre
nte

Ritenuto in fatto
1.Ha proposto ricorso per cassazione Delli Calice Carmine, avverso la sentenza in epigrafe, che
in riforma della sentenza di primo grado, qualificò il reato di ricettazione ritenuto dal tribunale
come riciclaggio, e rideterminò il trattamento sanzionatorio.
2. Con l’unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e l’illogicità della
motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al co 3 dell’art. 648 bis
c.p. rilevando che in assenza di concrete indicazioni sulle modalità del delitto presupposto e sul
trattamento sanzionatorio di conseguenza applicabile in astratto per lo stesso delitto, la Corte
di merito avrebbe dovuto determinarsi secondo il principio del favor rei, invertendo in sostanza
i termini del ragionamento; non risultando esclusa, l’attenuante doveva essere concessa.

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