Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23201 del 29/11/2016

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23201 Anno 2017
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 03/06/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 29/11/2016

RG. 46080/2015 A.A.

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della motivazione in
ordine alla determinazione della pena (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
Il motivo di ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione
all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano
viziate da illogicità manifeste. In tema di ricorso di cassazione non può essere, infatti, considerato

anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso che si prospetta
come identico sia sostenuto da asserzioni irragionevoli e paradossali (v.da ultimo Cass.Sez.III,
sent.n.27115/2015 rv.264020); in particolare non può essere considerato come indice di vizio di
motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato al coimputato la cui posizione è stata
definita mediante patteggiamento perché tale rito conduce a una decisione che si fonda su
valutazioni del tutto particolari (v.Cass.Sez.VI, sent.n.24402/2008 rv.240356).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.

PQM

dichia a inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processu i e I versamento della somma di Euro 2000 alla Cassa delle ammende.
29.11.2016

come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati

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