Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 232 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 232 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVICH MARCO N. IL 09/03/1979
avverso l’ordinanza n. 486/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava
l’istanza presentate da Marco Hudorovich volta all’ammissione alle misure alternative della
detenzione domiciliare e affidamento in prova al servizio sociale.

2.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il condannato,

personalmente, lamentando che il tribunale non ha accolto la richiesta di rinvio per poter
acquisire la relazione dell’UEPE tenuto conto che il colloquio con tale struttura era

informazioni non precise della questura, quali la mancanza di precedente attività
lavorativa. Rileva, altresì, che qualche giorno dopo l’udienza è stato assunto con contratto
part-time e che percepisce assegni familiari per le quattro figlie; inoltre, alcuni precedenti
penali sono relativi a fatti lontani nel tempo e ben pochi sono i procedimenti pendenti,
alcuni dei quali definiti con la remissione di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nella specie l’ordinanza impugnata ha correttamente valutato gli elementi risultanti
agli atti, con motivazione congrua, adeguata ed esente da vizi di illogicità e
contraddizione, dando atto della valutazione di pericolosità sociale operata e posta a
fondamento del rigetto dell’istanza.
A fronte di ciò il ricorso, in gran parte fondato su censure di merito la cui
valutazione è preclusa nel giudizio di legittimità, lamenta la mancata valutazione di alcuni
elementi positivi sopravvenuti che potranno formare oggetto di ulteriore valutazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2013.

avvenuto poco tempo prime della data dell’udienza; che si è limitato a recepire le

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