Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 232 del 10/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 232 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GURRERI GIOVANNI N. IL 21/06/1957
avverso la sentenza n. 3232/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
31/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 10/12/2015
Motivi della decisione
L’imputato Gurreri Giovanni ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Catania
che, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data 08/10/2012, ne ha ribadito la
condanna ivi stabilita alla pena di sei mesi di arresto per il reato di inosservanza delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale (art. 6 legge n. 575 del 1965) riferite alla conduzione di
un motoveicolo in assenza di titolo di guida.
Il ricorso si rivela inammissibile per evidente genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c) cod.
proc. pen.), non indicando in realtà alcun punto specifico della decisione impugnata quale oggetto dì possibile valutazione, in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10 dicembre 2015
Il ricorrente lamenta carenza di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si è limitata
ad acclarare la propria colpevolezza senza vagliare in maniera esauriente il materiale probatorio acquisito agli atti, oltre a negare ingiustificatamente la concessione delle attenuanti
generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.