Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23198 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23198 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDIANZA
sul ricorso proposto da:
Virente Emanuele, nato a Napoli il 31.8.85
imputato artt. 416 c.p. e 171 ter L. 633/41
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli dell’11.6.13

Sentita la relazione del cons. Guida
oss

va

Cen il prov,iedirnento impugnato, a! r:::irrente è stata applicata la pena di anni 1 mesi 8
di reclusione in o-dine al reato di cui agli artt. 416 c.p. e 171 ter L. 633/41.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia motivato sulla
responsabilità.
Il ricorso è manifestamente infondato e . quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua assoluta genericitél e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole
rt-lentato che l’accordo sulla pena “esonera il
sufficienti a giustificare la presente pronunzia) va, po
giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. H, 12.10.05,
P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto,
operata in senter7a, deve considerarsi più 7.11s, sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo
raggiunto dalle parti, Ed infatti, per giu-isprAenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez.
la sentenza del
III 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622),

Data Udienza: 28/02/2014

Alla presente declaratoria segue, per ‘( ;,…e ; la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuaP ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Visti gli artt. 610 e ss c.p.p.
dichiara inammissibile I ricorso e condanna i! ‘ – corrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla r:assa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 28 fehbrEi;:: 7014

Il Presidente

giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto sa, 1.7: al testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non ounibilità ex art. 129. Diversamente, (Sez. V
15.4.99, Barba, Rv. 213633) non è necessario j.e. il giudice dia conto, nella motivazione, della
esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie.
Lungi daInssere giusta la censura difedsiva, risulta, infatti, che il Tribunale ha fondato
le ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sulla base
dell’affermazione che la responsabilità dell’imputato «non può escludersi ma, anzi,
positivamente e pacificamente desumersi sulla scorta delle risultanze emergenti dai seguenti
atti(cfr. informativa in atti, verbali di sequestro del materiale illecito contraffatt, operazioni di
intercettazione telefoniche e “giudicato cautela-e” sotteso all’originaria o.c.c. ed ordinanza del
Tribunale per il Riesam)».

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