Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23195 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23195 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALICI GIUSEPPE ALESSIO N. IL 27/07/1984
avverso la sentenza n. 3223/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/02/2014

1) Con sentenza dell’8.3.2013 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Catania, emessa in data 21.9.2012, con la quale Salici
Giuseppe Alessio, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato per il reato di cui
all’art.73 comma 1 bis DPR 309/90, riconosceva la circostanza attenuante di cui al
comma 5, prevalente sulla contestata recidiva, e rideterminava la pena in anni 1, mesi
8 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
Ricorre per cassazione Salici Giuseppe Alessio, denunciando la mancanza di
motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ex art.99 comma 4 c.p.p..
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) E’ pacifico che la recidiva prevista dall’art.99 comma quarto cod. pen., come
modificato dalla L. n.251 del 2005, debba ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si
tratti di uno dei delitti previsti dall’art.407, comma secondo lett.a), cod.pen. (art.99,
comma quinto, cod.pen.)- (cfr.Cass.pen.sez.5 n.4221 del 9.12.2008; Cass.sez. 4 n.5488
del 29.1.2009; Cass.sez. 5 n.13658 del 30.1.2009; Cass.sez. 5 n.28871 del 15.5.2009)
ed infine dalle Sezioni Unite n.35738 del 27.5.2010).
2.2) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha
ritenuto che la recidiva contestata non potesse essere esclusa, essendo essa indice di
maggiore pericolosità, stante la reiterata commissione di reati della stessa indole
(come emergeva dai numerosi ed anche specifici precedenti penali).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 28.2.2014

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